Giudizio di conto inammissibile per il consegnatario di beni in uso (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 386 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario che gestisce beni immobili di proprietà dell’ente e beni mobili già in uso presso le strutture, senza giacenze di magazzino e senza operazioni di carico e scarico, non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 74 r.d. n. 2440/1923, sono obbligati al conto gli agenti che abbiano maneggio di denaro o debito di materia, restando esclusi i beni immobili e quelli considerati tali agli effetti dell’inventario. L’art. 6, comma 1, d.p.r. n. 254/2002 distingue il consegnatario per debito di custodia, agente contabile, dal consegnatario per debito di vigilanza, agente amministrativo, e il successivo art. 12 esclude il secondo dall’obbligo di resa del conto giudiziale. Ne consegue l’inammissibilità del giudizio di conto promosso nei confronti dell’agente amministrativo.

Il Fatto

Il magistrato istruttore ha rappresentato che il conto n. 28199 era stato reso dal consegnatario per la gestione dei beni mobili del presidio ospedaliero di un’azienda sanitaria provinciale, per l’esercizio finanziario 2022. La relazione ha evidenziato l’insussistenza di un obbligo di resa del conto, riguardando la gestione in prevalenza beni immobili di proprietà dell’ente, quali i fabbricati strumentali indisponibili, e beni mobili già in uso presso le strutture del presidio, tra cui automezzi, impianti, arredi, attrezzature e macchinari.

In via subordinata, il magistrato istruttore ha dedotto l’irregolarità del conto per non conformità al modello 24 d.p.r. n. 194/1996, per carenza del dettaglio dei beni e della consistenza ad inizio e fine esercizio. Ha quindi chiesto l’iscrizione a ruolo d’udienza del conto, ai fini della declaratoria di inammissibilità o, in subordine, di irregolarità. L’agente contabile ha aderito alle richieste, cui si è associato il pubblico ministero.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta la questione della sussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale in capo al consegnatario che gestisca beni immobili e beni mobili già in uso. Muove dall’art. 74 r.d. n. 2440/1923, che impone il conto agli agenti con maneggio di denaro o debito di materia, intendendosi per materia i beni e i valori mobiliari inclusi nella parte attiva del patrimonio dell’ente, con esclusione dei beni immobili.

Il collegio richiama poi l’art. 6, comma 1, d.p.r. n. 254/2002, che distingue gli agenti amministrativi per debito di vigilanza dagli agenti contabili per debito di custodia, e l’art. 12, che esclude i primi dall’obbligo di resa del conto giudiziale. Solo i consegnatari per debito di custodia, dunque, sono tenuti al conto giudiziale.

La Corte precisa che il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro o di materie e, in quest’ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino. Ad esso corrisponde l’esigenza di registrare e rendicontare tutti i movimenti della gestione contabile, con obbligo restitutorio dei beni in deposito. Il debito di vigilanza, invece, riguarda il soggetto che sorveglia il corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e gestisce le scorte operative assegnate all’ufficio: questi è agente amministrativo, tenuto al conto amministrativo e non a quello giudiziale.

Il conto in esame contiene beni immobili di proprietà dell’ente e beni mobili in uso presso le strutture del presidio, ed evidenzia che tutti i beni acquistati vengono scaricati direttamente ai centri di costo richiedenti, senza giacenze di magazzino e quindi senza debito di custodia. Il convenuto è pertanto qualificabile come agente amministrativo e non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. La Sezione dichiara conseguentemente l’inammissibilità del giudizio, nulla disponendo per le spese trattandosi di pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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