Calcolo quota retributiva pensione militari anzianità inferiore 18 anni al 1995 (Corte dei Conti Sez. III App. n. 85 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore ai diciotto anni, deve essere calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Il principio, già affermato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, non tollera interpretazioni difformi in assenza di elementi nuovi. Sulle somme dovute dall’ente previdenziale competono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo l’indice FOI/ISTAT.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente al Corpo dei Carabinieri, è titolare di pensione computata con il sistema misto perché alla data del 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni. Ha impugnato la determinazione dell’INPS contestando che la quota retributiva maturata fino al 1995 non fosse stata rideterminata applicando l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, con sentenza n. 9/2021, ha rigettato la domanda, ritenendo applicabile l’aliquota del 44% solo ai pensionati con anzianità compresa tra i quindici e i venti anni. Il ricorrente ha proposto appello invocando il principio di diritto delle Sezioni riunite, chiedendo il ricalcolo della pensione con l’aliquota annua del 2,44%. L’INPS si è costituito chiedendo la decisione nei limiti della costante giurisprudenza contabile.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda le modalità di computo della quota retributiva della pensione per i militari cessati dal servizio con anzianità superiore ai venti anni e che al 31 dicembre 1995 avevano maturato un’anzianità inferiore ai diciotto anni. Tale situazione determina, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, l’applicazione del regime misto, con il criterio retributivo per la quota A e per l’anzianità maturata fino al 1995.

La Corte richiama il principio di diritto delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, che hanno stabilito come la quota retributiva vada calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. Il medesimo criterio è stato ribadito dalle Sezioni riunite n. 12/2021/QM per il personale militare con anzianità inferiore ai quindici anni alla stessa data.

Il Collegio, non riscontrando elementi nuovi che inducano a interpretazioni difformi da quelle già esplicitate dall’organo di nomofilachia, riconosce all’appellante il diritto a vedersi applicato, sulla quota parte della pensione calcolata con sistema retributivo e maturata al 31.12.1995, un coefficiente di rendimento pari al 2,44%. L’appello è pertanto accolto.

Sulle somme dovute dall’INPS la Corte riconosce gli interessi legali rilevati anno per anno, integrati, per gli anni in cui l’indice di svalutazione monetaria ne abbia ecceduto la misura, dall’importo differenziale calcolato secondo l’indice FOI/ISTAT, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c.

Quanto alle spese, fermo il non luogo a provvedere per quelle di giustizia stante la loro sostanziale gratuità, il Collegio ne dispone la compensazione ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali che avevano dato luogo alle pronunce nomofilattiche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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