Cessata la materia del contendere per sopravvenuta riliquidazione della pensione mista (Corte dei Conti Sez. II App. n. 104 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello contabile avente ad oggetto la riliquidazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti collocati in quiescenza con sistema di calcolo misto, la sopravvenuta adozione, da parte dell’ente previdenziale, del provvedimento di riliquidazione conforme alle statuizioni richieste dall’appellante determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame. La riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota annua di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995, in conformità alla giurisprudenza nomofilattica delle Sezioni riunite, integra l’integrale soddisfazione della pretesa azionata. Ne consegue che il giudice non è tenuto a pronunciarsi nel merito dell’impugnazione, ma dichiara cessata la materia del contendere. Le spese di lite sono compensate in coerenza con l’orientamento giurisprudenziale formatosi in corso di causa e con l’esito del giudizio, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Il Fatto

L’appellante, ex sottufficiale della Marina Militare collocato in quiescenza, era destinatario del sistema di calcolo della pensione “misto” ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, avendo maturato un’anzianità utile di anni 14, mesi 4 e giorni 26 alla data del 31 dicembre 1995. Il primo giudice aveva respinto la domanda volta a ottenere la quantificazione dell’assegno in base alla percentuale prevista dall’art. 54, comma 1, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sul presupposto che il numero degli anni di servizio maturato non integrasse il requisito richiesto dalla disposizione. Il pensionato ha proposto appello, contestando la sentenza e richiamando la giurisprudenza di merito e nomofilattica secondo cui la percentuale di rivalutazione sarebbe applicabile nella misura del 2,44% anche quando il numero degli anni di servizio sia inferiore a quindici alla data del 31 dicembre 1995.

La Motivazione della Corte

La Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello ha ritenuto che il giudizio potesse essere definito con la dichiarazione di cessata materia del contendere. Dalla documentazione in atti, segnatamente dal provvedimento depositato il 28 marzo 2024, risulta che l’Inps, annullando e sostituendo il precedente provvedimento, aveva riliquidato il trattamento pensionistico dell’appellante applicando l’aliquota annua di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995.

La Corte ha osservato che tale riliquidazione era stata effettuata in conformità alla circolare dell’istituto previdenziale n. 199 del 29 dicembre 2021, con l’aggiunta degli accessori di legge a decorrere dal 29 gennaio 2017. La determinazione dell’ente è stata valutata come uno sviluppo perfettamente in linea con la giurisprudenza delle Sezioni riunite in sede nomofilattica (sentenze n. 1/QM/2021 e n. 12/QM/2021) e con quella di merito delle sezioni di appello, nonché sostanzialmente in sintonia con la domanda proposta dallo stesso appellante nelle conclusioni dell’atto d’appello.

Su queste basi, la Sezione ha ritenuto che fosse senz’altro cessata la materia del contendere per la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla coltivazione del gravame. Non residuando alcuna utilità ulteriore rispetto alla pretesa azionata, la pronuncia sul merito dell’impugnazione risultava superflua.

Quanto alle spese di lite, la Corte ne ha disposto l’integrale compensazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in coerenza con l’orientamento giurisprudenziale citato e con l’esito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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