Cessazione della materia del contendere e spese compensate nella riliquidazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 74 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta riliquidazione della prestazione previdenziale e del trattamento di fine servizio da parte dell’ente, in pendenza di causa, integra un mutamento della situazione originaria che determina la cessazione della materia del contendere, non potendo il giudice pronunciarsi su una pretesa ormai soddisfatta. La declaratoria consegue alla verifica dell’effettivo adeguamento della base pensionabile ai nuovi parametri retributivi fissati dalle tornate contrattuali. Quanto alle spese, la compensazione è giustificata, ex art. 31, comma 3, c.g.c., dalla ragionevole tempistica con cui l’ente ha proceduto alla riliquidazione. La cessazione presuppone che la pretesa azionata risulti integralmente soddisfatta e che le parti concordino sull’esito.

Il Fatto

La ricorrente, ex dirigente scolastica cessata dal servizio per collocamento in quiescenza dal 1° settembre 2019, ha chiesto la condanna dell’INPS alla riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base degli aumenti tabellari del CCNL di categoria dell’8 luglio 2019 (anni 2016/2018) e dei C.I.R. Sardegna siglati nel 2016 e nel 2018 (anni 2015, 2016 e 2017), con incidenza anche sul trattamento di fine servizio.

A sostegno della domanda ha dedotto che l’Ufficio scolastico provinciale di Cagliari, con provvedimenti del 04.10.2021, aveva rideterminato le differenze stipendiali e le aveva trasmesse all’INPS, il quale però non aveva adeguato la base pensionabile ai nuovi parametri, nonostante i solleciti. L’INPS, costituitosi, ha rappresentato di aver provveduto alla riliquidazione in adempimento del prospetto ricevuto, con pagamento sulla rata di ottobre 2023, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene all’esito del giudizio quando, in pendenza di causa, l’amministrazione previdenziale soddisfi la pretesa dedotta in ricorso. Il giudice rileva che si è verificato un mutamento della situazione originaria da cui era insorta la controversia: l’ente ha adeguato la prestazione ai nuovi parametri retributivi, così dando seguito alla domanda.

Il Collegio, preso atto di tale sopravvenienza, dichiara la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti all’udienza del 6 marzo 2024. La declaratoria non implica un accertamento nel merito della pretesa, ma la constatazione che la stessa è stata integralmente soddisfatta in corso di giudizio.

Sul versante delle spese, la Corte esclude la soccombenza virtuale dell’ente e dispone la compensazione. La decisione si fonda sull’art. 31, comma 3, c.g.c., richiamato con riferimento alle ragionevoli tempistiche con cui l’INPS ha proceduto alla riliquidazione della prestazione pensionistica.

Il percorso argomentativo è lineare: la verifica dell’effettiva erogazione, già oggetto di rinvio all’udienza del 22 settembre 2023, ha confermato l’adempimento, rendendo superflua ogni ulteriore pronuncia di merito. La conseguenza processuale è la declaratoria di cessazione, con spese compensate e termine di sessanta giorni per il deposito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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