Quota retributiva pensioni militari anche per anzianità inferiore a 15 anni (Corte dei Conti Sez. II App. n. 207 del 13.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a venti anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a quindici anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Non trova applicazione l’aliquota del 35% prevista per il personale civile. Il principio, enunciato dalle Sezioni riunite n. 12/QM/2021, supera il contrasto giurisprudenziale insorto sulla fascia contributiva inferiore a quindici anni e impone la conferma delle decisioni di primo grado conformi.

Il Fatto

Il ricorrente, già in servizio presso l’Arma dei carabinieri e cessato dal servizio il 5 giugno 2019, chiedeva il ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico in godimento. L’INPS aveva liquidato la pensione con il sistema misto applicando, per la parte retributiva, il coefficiente del 35% previsto dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, in luogo del più favorevole art. 54 del medesimo decreto.

La Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, con la sentenza n. 81/2021, accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo l’applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno di anzianità maturato al 31 dicembre 1995, benché l’anzianità del ricorrente a quella data fosse pari a dodici anni e tre mesi. L’INPS ha proposto appello principale, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 d.P.R. 1092/1973 e 1, comma 12, della legge n. 335/1995. L’appellato non si è costituito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Sezione dichiara la contumacia dell’appellato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 e 191 c.g.c., essendo per tabulas la regolare instaurazione del contraddittorio.

Nel merito, la questione riguarda la corretta modalità di calcolo della quota retributiva per il militare che al 31 dicembre 1995 non possedeva un’anzianità superiore ai diciotto anni e che era stato liquidato con il sistema misto. Il punto di partenza è la sentenza delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021, che aveva risolto il contrasto relativo ai militari con anzianità ricompresa tra i quindici e i diciotto anni, applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.

Il decisum lasciava però priva di supporto interpretativo la fascia contributiva inferiore ai quindici anni. Su tale fascia si era formato un nuovo contrasto tra la Sezione d’appello per la Sicilia e la Sezione II centrale d’appello, favorevoli all’estensione del 2,44%, e la Sezione I e la Sezione III centrale d’appello, di avviso contrario.

Le Sezioni riunite n. 12/QM/2021 hanno quindi affermato che la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile, anche in favore del personale militare con anzianità inferiore a quindici anni.

La Sezione osserva che la decisione di primo grado è pienamente coerente con tale principio e con la giurisprudenza successiva delle Sezioni di appello. L’appello è pertanto rigettato e la sentenza impugnata confermata. Le spese sono integralmente compensate, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione della novità interpretativa introdotta dall’orientamento nomofilattico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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