Estinzione del giudizio di resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 193 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto, disciplinato dagli artt. 141 e ss. del codice di giustizia contabile, il successivo deposito del conto giudiziale, parificato e corredato del parere dell’organo di revisione interna, determina la cessazione della materia del contendere e impone la definizione del giudizio con pronuncia di estinzione, ai sensi dell’art. 144 c.g.c. La natura giurisdizionale del procedimento non muta in ragione del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico, poiché l’art. 144 c.g.c. non consente differenziazioni tra decreto di accoglimento e decreto di rigetto. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da svolgersi nell’ambito della procedura di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c. In assenza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Il Fatto

La Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, la fissazione di un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale relativo alla gestione dell’esercizio finanziario 2020, con contestuale richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, del d.lgs. n. 174/2016 in caso di grave e ingiustificata omissione del deposito.

Con decreto del Giudice è stato fissato il termine per la resa del conto. Successivamente il Comune ha trasmesso, tramite l’applicativo DAeD, i conti in questione, il provvedimento di parifica e approvazione e il parere dell’organo di revisione interna. L’agente contabile ha depositato una memoria difensiva, contestando la propria qualifica e chiedendo il discarico del conto con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Giudice rileva che il conto giudiziale depositato dall’agente contabile risulta parificato e corredato del parere dell’organo di revisione interna. Su tale presupposto, e per evidenti ragioni di economia processuale, richiama la giurisprudenza di legittimità e la costante giurisprudenza della Sezione, secondo cui il giudizio per resa di conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi.

Tale carattere si riflette nella modalità di definizione: il procedimento si conclude con una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 144 c.g.c. La forma di definizione non può subire variazioni in ragione del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico, poiché dall’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni tra decreto che accolga il ricorso e decreto che lo rigetti.

Il Pubblico ministero ha concluso per l’estinzione del giudizio di resa con successivo discarico dell’agente contabile. Il Giudice, pertanto, procede alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, ai sensi dell’art. 144 c.g.c.

Resta fermo che le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti sono impregiudicate e andranno svolte nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Il Giudice rileva infine la mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto e, di conseguenza, non provvede sulle spese, rimettendo gli atti al Magistrato relatore dei conti giudiziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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