Rinuncia agli atti del processo rilevante in ogni stato e grado del giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. I App. n. 196 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del processo, nel giudizio contabile, può essere manifestata dalle parti in qualunque stato e grado della causa, purché la controparte la accetti nelle forme dovute. Solo la regolarità congiunta della rinuncia e dell’accettazione legittima il giudice a dichiarare l’estinzione del processo. La relativa declaratoria non dà luogo a pronuncia sulle spese, in applicazione dell’art. 110, comma 7, cod. giust. contabile.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo, con sentenza depositata nel 2024 e non notificata, aveva accolto parzialmente la domanda della Procura regionale, condannando l’appellante al pagamento, in favore del Comune, di una somma di denaro comprensiva di rivalutazione monetaria e da incrementare degli interessi legali. L’interessata proponeva appello, depositando l’atto di gravame, per mero errore materiale, senza la necessaria notifica.
Nello stesso giorno, l’appellante depositava un atto di rinuncia al deposito dell’appello, rappresentando di essersi avveduta dell’errore e di aver proceduto al deposito dell’atto ritualmente notificato alla Procura regionale. All’udienza di discussione, il difensore ribadiva l’intenzione di rinunciare al deposito dell’atto e il Pubblico Ministero dichiarava di accettare la rinuncia.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha preliminarmente inquadrato la fattispecie nell’ambito dell’art. 110 cod. giust. contabile, il quale prevede che la rinuncia agli atti del processo possa essere compiuta dalle parti in ogni stato e grado del giudizio. Il Collegio ha evidenziato che la rinuncia produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione della controparte, resa nelle debite forme.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto sussistenti entrambi i presupposti: la rinuncia era stata ritualmente manifestata dall’appellante e l’accettazione era stata formalmente resa in udienza dalla Procura generale. Alla luce della regolarità di entrambi gli atti, il Collegio ha dichiarato l’estinzione del processo relativo al giudizio di appello iscritto al registro di segreteria.
La Corte ha infine dato atto che un identico giudizio era stato iscritto dall’appellante con un differente numero di registro generale e discusso nella medesima udienza, precisando che tale circostanza non osta alla declaratoria di estinzione. Ai sensi del citato parametro normativo, non vi era luogo a pronuncia sulle spese del processo.
Nota della Redazione
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