Contribuzione figurativa, rinnovo tacito solo per lo stesso incarico elettivo (Corte dei Conti Sez. II App. n. 214 del 02.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo tacito della domanda di accredito della contribuzione figurativa, introdotto dall’art. 15 della legge n. 229/2003 mediante sostituzione del terzo comma dell’art. 38 della legge n. 488/1999, opera esclusivamente per i periodi di aspettativa successivi a quello cui si riferisce la domanda presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo all’inizio dell’aspettativa, non avendo la novella efficacia retroattiva. Il beneficio presuppone che l’aspettativa sia concessa per il medesimo incarico: ove muti il titolo della sospensione del rapporto, è necessaria una nuova domanda, corredata dal nuovo provvedimento scritto di collocamento in aspettativa. L’onere di provare la presentazione della domanda grava sul lavoratore, poiché la decadenza è esplicitamente comminata dalla legge, e la sola spedizione in plico raccomandato non ne dimostra la ricezione. Il principio di automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 cod. civ. non è invocabile quando si contesti non il mancato versamento dei contributi, ma l’omessa presentazione della domanda.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente delle Ferrovie dello Stato dal 1977, era collocato in aspettativa sindacale dal 1989 e, dal 2001, in aspettativa per la carica di sindaco; dal 2005 al 2015 è stato consigliere regionale della Calabria. Chiedeva il riconoscimento del diritto all’accredito della contribuzione figurativa per il periodo 15 maggio 2005 – 7 gennaio 2015, ai sensi dell’art. 38 della legge n. 488/1999, e la condanna dell’INPS al rilascio del conforme estratto conto certificativo.
L’Istituto rigettava la domanda, evidenziando che la contribuzione era ancora in fase di sistemazione. Declinata la giurisdizione dal giudice del lavoro in favore della Corte dei conti, la Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, con la sentenza n. 36/2021, respingeva il ricorso: il rinnovo tacito della domanda opererebbe solo nell’ambito dello stesso incarico, e il lavoratore non avrebbe provato la ricezione da parte dell’INPS della domanda inviata nel 2006. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione seconda centrale d’appello ricostruisce l’evoluzione normativa dell’accredito figurativo, dall’art. 31 della legge n. 300/1970 al d.lgs. n. 564/1996, che ha subordinato l’efficacia del collocamento in aspettativa all’atto scritto e ha imposto la domanda annuale a pena di decadenza, fino all’art. 38 della legge n. 488/1999 e alla novella del 2003.
Il Collegio ritiene che la previsione del rinnovo tacito valga solo per i periodi di aspettativa successivi a quello cui si riferisce la domanda, e non per quelli anteriori: la norma del 2003, in base ai principi generali sull’efficacia della legge nel tempo, non ha efficacia retroattiva. Il lavoratore, cessato il mandato di sindaco, avrebbe dovuto presentare all’INPS una nuova domanda entro il 30 settembre 2006, unitamente a un nuovo provvedimento scritto di aspettativa, giustificato dal diverso titolo della sospensione. Il rinnovo tacito avrebbe potuto operare solo con riguardo all’incarico di consigliere regionale, ma solo ove l’istanza fosse stata proposta nel termine.
Quanto alla pretesa unicità dell’aspettativa, la Corte conferma il ragionamento del primo giudice: il susseguirsi degli incarichi senza rientro in servizio non comporta che si tratti, in diritto, di un periodo unico; si tratta invece di periodi diversi e autonomi, legati a presupposti differenti.
Non regge neppure la tesi sull’onere probatorio. La decadenza è espressamente statuita e grava su chi invoca l’adempimento; a fronte della specifica contestazione dell’Istituto, il lavoratore non ha depositato l’avviso di ricevimento. La Corte richiama sul punto Cass. n. 12822/2016: la spedizione in plico raccomandato non basta a stabilire che il destinatario abbia conosciuto la dichiarazione, occorrendo la prova dell’arrivo a destinazione. La copia prodotta, inoltre, fa riferimento a un inesistente rapporto di lavoro con la Regione Calabria e difetta degli allegati richiesti.
Il principio di automaticità non è pertinente, poiché la fattispecie attiene al mancato riconoscimento della contribuzione figurativa per omessa domanda, e non al mancato versamento dei contributi. Insussistente, infine, il legittimo affidamento, poiché il legislatore disciplina puntualmente il procedimento ponendo oneri chiari, non ottemperati. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e condanna dell’appellante alle spese, liquidate in euro 1.000,00.
Nota della Redazione
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