Riliquidazione pensione militari e beneficio alternativo all’ausiliaria (Corte dei Conti Sez. II App. n. 51 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995 in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a quindici anni va calcolata applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio utile alla predetta data, secondo il principio nomofilattico delle Sezioni riunite n. 12/2021/QM. Il beneficio del moltiplicatore previsto dall’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 ha natura alternativa e non sostitutiva rispetto all’istituto dell’ausiliaria: ne consegue che può invocarlo soltanto chi abbia titolo al collocamento in ausiliaria, mentre la cessazione anticipata dal servizio, per qualunque causa, preclude l’accesso all’uno e all’altro.
Il Fatto
La vicenda riguarda un appellato, ex militare dell’Arma dei carabinieri, collocato in quiescenza con un’anzianità complessiva superiore a venti anni ma con dieci anni, due mesi e un giorno maturati alla data del 31 dicembre 1995, dunque destinatario del sistema di calcolo c.d. misto. Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo la riliquidazione della pensione con l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile alla predetta data e respingendo la domanda fondata sul beneficio di cui all’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, per difetto della condizione del collocamento in congedo per limiti di età, essendo l’interessato cessato anticipatamente per inabilità.
Avverso la decisione ha proposto appello l’INPS, contestando l’estensione dei principi nomofilattici a chi al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a quindici anni. L’appellato ha resistito e ha proposto appello incidentale, dolendosi del rigetto della domanda relativa al moltiplicatore, assumendo che la clausola di salvaguardia dell’art. 1865 COM ne consentirebbe il riconoscimento a tutto il personale militare escluso dall’ausiliaria, indipendentemente dai motivi dell’esclusione.
La Motivazione della Corte
Riuniti gli appelli ai sensi dell’art. 184, comma 1, c.g.c., la Sezione affronta due questioni distinte. Quanto all’appello principale dell’Istituto, il Collegio aderisce all’orientamento nomofilattico inaugurato dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM e poi esteso dalla n. 12/2021/QM ai militari cessati con oltre venti anni di anzianità ma con meno di quindici anni al 31 dicembre 1995. La quota retributiva va dunque determinata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, allo scopo di evitare la duplicazione della valorizzazione del medesimo periodo di servizio tra quota retributiva e quota contributiva.
L’appello principale è pertanto infondato. Diversamente, l’appello incidentale è parimenti infondato. La Corte ricostruisce l’ambito applicativo dell’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, che individua due categorie di destinatari: il personale escluso dall’ausiliaria perché il proprio ordinamento non la contempla e che cessa per raggiungimento dei limiti di età; il personale militare privo dei requisiti psicofisici per accedere o permanere in ausiliaria.
Il sistema del codice dell’ordinamento militare chiarisce che il collocamento in ausiliaria avviene esclusivamente per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito, oltre che per domanda nei casi di aspettativa per riduzione dei quadri. La cessazione anticipata dal servizio, qualunque ne sia la causa, impedisce quindi l’accesso all’ausiliaria. Ne deriva che il moltiplicatore opera in favore di chi, pur avendo raggiunto l’età pensionabile, non possa accedere all’ausiliaria per inidoneità psicofisica, oppure di chi, già transitato in ausiliaria, sia divenuto successivamente inidoneo.
Poiché il beneficio è configurato come alternativo e non sostitutivo, è imprescindibile che l’interessato abbia titolo al collocamento in ausiliaria e sia cessato dal servizio per limiti di età. La lettura opposta snaturerebbe la ratio dell’istituto, attribuendo l’equivalente contributivo del trattamento di ausiliaria a chi non vi ha diritto. La Corte richiama l’ordinanza Corte cost. n. 387/2002, che ha qualificato l’incremento come compensativo della mancata applicazione dell’ausiliaria proprio con riferimento al personale della Polizia di Stato, e non al personale militare privo di titolo.
Nel caso concreto l’appellato, dispensato dal servizio per inabilità non dipendente da causa di servizio in data antecedente al raggiungimento del limite di età, non vanta i presupposti per il beneficio. Gli appelli sono respinti e le spese compensate integralmente, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali e della reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.