Responsabilità del RPCT esclusa per sopravvenuta incostituzionalità della norma sull’inconferibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 103 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che fonda la causa di inconferibilità preclude la valutazione incidentale di tale causa nel giudizio di responsabilità amministrativa. Poiché la pronuncia di incostituzionalità opera ex tunc ed erga omnes, la norma dichiarata illegittima non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione, anche rispetto ai rapporti pendenti e non ancora esauriti. Viene così meno lo stesso fondamento normativo della condotta asseritamente illecita contestata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. La responsabilità amministrativa non è configurabile e la domanda di condanna va respinta.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza di una società per azioni in controllo pubblico, chiedendone la condanna al pagamento di euro 41.914,00 in favore della società, oltre rivalutazione e interessi. L’azione trae origine da una segnalazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che con delibera aveva accertato l’inconferibilità dell’incarico di presidente del consiglio di amministrazione attribuito a un soggetto contestualmente liquidatore di altra società in controllo pubblico.
Secondo la Procura, il convenuto — onerato di comunicare la sussistenza della causa di inconferibilità e la nullità dell’atto di conferimento — aveva invece avviato un procedimento di vigilanza e archiviato la segnalazione, consentendo la prosecuzione dell’incarico e il pagamento dei compensi. Il convenuto ha resistito, eccependo preliminarmente la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 98/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione posta a fondamento dell’asserita responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta prioritariamente l’effetto della pronuncia costituzionale sulla domanda di condanna. La Corte costituzionale n. 98/2024, intervenuta dopo la notifica dell’atto di citazione, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 7, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 39/2013, nella parte in cui non consente di conferire l’incarico di amministratore di ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico in favore di chi, nell’anno precedente, abbia ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti controllati da amministrazioni locali.
La Corte ricostruisce il regime degli effetti della pronuncia. Ai sensi dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30, comma 3, l. n. 87/1953, le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La giurisprudenza consolidata — richiamata con Cons. Stato, Sez. VI, n. 2519/2019 e Cass. civ., Sez. V, n. 4842/2024 — ne afferma l’efficacia erga omnes ed ex tunc anche rispetto ai rapporti pendenti, con il solo limite dei rapporti esauriti in modo definitivo.
Nel caso di specie, la decisione presuppone una valutazione incidentale sulla sussistenza della causa di inconferibilità dell’incarico. Tale valutazione, dopo la pronuncia costituzionale, deve ritenersi preclusa, poiché diversamente si realizzerebbe una perdurante applicazione della disposizione dichiarata illegittima. Venuto meno il fondamento normativo, cade la stessa condotta asseritamente illecita contestata al convenuto.
La Sezione esclude, inoltre, che il rapporto possa considerarsi esaurito ai fini della limitazione della retroattività. L’oggetto del giudizio è la valutazione della dedotta illiceità della condotta, rispetto alla quale non emerge alcun elemento di consolidamento. Né l’atto di conferimento né il provvedimento di archiviazione sono stati oggetto di impugnativa, e nessuna pronuncia giurisdizionale ne ha affermato l’illegittimità.
Assorbita ogni ulteriore questione, la richiesta di condanna è respinta. In ragione della novità della questione e della sopravvenuta incostituzionalità, le spese sono integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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