Colpa grave chirurgo e danno erariale indiretto non retroattivi Gelli-Bianco (Corte dei Conti Sez. II App. n. 46 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina dettata dall’art. 9 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco) in materia di azione di responsabilità e di rivalsa nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie ha natura sostanziale e non retroagisce ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Ne deriva che, per le vicende pregresse, l’azione di responsabilità amministrativa resta disciplinata dal regime previgente, non operando il principio tempus regit actum invocato dall’appellante. Nel danno erariale indiretto il dies a quo della prescrizione coincide con la data di emissione del titolo di pagamento in favore del terzo danneggiato, non con la data dell’evento lesivo. In tema di responsabilità medica, una volta accertata l’efficienza causale dell’errore del sanitario, grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare la natura assorbente e non meramente concorrente della concausa naturale, dovendosi altrimenti imputargli per intero le conseguenze del danno.

Il Fatto

A seguito di un intervento chirurgico di impianto di protesi discale eseguito in regime d’elezione presso una struttura ospedaliera, la paziente riportava lesioni gravissime, tra cui una tetraplegia incompleta. La controversia risarcitoria veniva definita in via transattiva, con il pagamento di un importo omnicomprensivo suddiviso tra la struttura sanitaria e la compagnia assicurativa. La Procura regionale contestava al neurochirurgo la responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto, assumendo che una condotta gravemente imperita avesse provocato la lesione midollare.

La Sezione giurisdizionale regionale accoglieva la domanda, rigettando le eccezioni di inammissibilità e prescrizione e mitigando l’addebito di circa un terzo. Il sanitario proponeva appello, censurando il rigetto dell’eccezione di prescrizione, l’esclusione dell’applicabilità della legge Gelli-Bianco, l’insussistenza della colpa grave e l’insufficiente esercizio del potere riduttivo.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo relativo all’art. 9 della legge n. 24/2017, per la portata assorbente delle sue conseguenze. L’appellante ne invocava l’applicazione sul presupposto della natura processuale della disciplina e della sua soggezione al principio tempus regit actum. Il Collegio ritiene errato il presupposto: ogni accadimento rilevante è anteriore all’entrata in vigore della legge, e la nuova architettura dell’azione di responsabilità ha natura sostanziale, non retroagendo.

La Corte richiama il principio affermato dalla Cassazione n. 28994/2019, secondo cui la legge Gelli-Bianco non ha efficacia retroattiva, in difetto di specifica disposizione transitoria e in applicazione della regola dell’art. 11 delle preleggi. La giurisprudenza contabile, in continuità con tale orientamento, ha escluso ogni applicazione retroattiva della disciplina. L’argomentazione difensiva è dunque infondata.

Quanto alla prescrizione, la Corte conferma che nel danno indiretto il termine decorre dal momento dei pagamenti effettuati dall’amministrazione, secondo il principio nomofilattico delle SS.RR. n. 14/QM/2011, che àncora il dies a quo alla data di emissione del titolo di pagamento del terzo danneggiato. Il motivo è rigettato.

Sul merito, la Corte reputa non necessaria la CTU richiesta dall’appellante, trattandosi di indagine esplorativa volta a ricercare elementi non provati. Le immagini radiografiche del passaggio operatorio mostrano che lo strumento di taglio è andato oltre il limite necessario all’alloggiamento della protesi, sì che la causa della lesione è la penetrazione nel midollo spinale. Una volta accertata la portata causale dell’errore, spettava al sanitario dimostrare la natura assorbente della concausa naturale; essendo rimasta indimostrata, le conseguenze ricadono su di lui, non potendosi comparare una causa umana imputabile con una concausa naturale non imputabile.

Confermato l’an, la Corte esercita il potere riduttivo di cui all’art. 52 del r.d. 1214/1934, riducendo ulteriormente l’addebito fino alla metà dell’importo, in ragione del contributo specialistico che un esperto di neurochirurgia avrebbe potuto offrire nelle dinamiche valutative. L’appello è parzialmente accolto, con condanna al pagamento della somma così determinata, comprensiva di rivalutazione e interessi, in favore della Regione, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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