Pensione privilegiata: il servizio militare non basta come concausa (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 231 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata del militare, il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio richiede un rapporto causale o concausale certo, non essendo sufficiente la coincidenza temporale tra l’espletamento del servizio e l’esordio clinico della patologia. Quando il quadro morboso sia preesistente o, comunque, espressione di un’insufficienza mentale di medio grado radicata nella personalità del soggetto, il servizio militare, e in particolare la missione all’estero, opera come mera occasione di estrinsecazione del male, che si sarebbe manifestato in ogni altro contesto di vita. Ne consegue che l’aumento o il peggioramento della sintomatologia dopo il congedo, in luogo della remissione postulata dal brocardo sublata causa tollitur effectus, esclude il ruolo incluso solo concausale dei fatti di servizio. La contestata tardività della domanda amministrativa, infine, non si perfecciona allorché l’amministrazione abbia comunque espresso, a suo tempo, un accertamento medico-legale sulla dipendenza, quand’anche negativo e formulato allo stato degli atti.
Il Fatto
Con provvedimento n. 573 del 28 settembre 2009 il Ministero della Difesa aveva negato all’ex militare, Caporal Maggiore dell’Esercito, la pensione privilegiata per l’infermità “turbe ansiose depressive in soggetto con personalità immatura ed impulsiva“, per la quale questi era stato riformato. Il diniego poggiava su tre rilievi: la mancanza della prescritta procedura medico-legale in costanza di servizio, la mancata cessazione dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio e la tardività della domanda, presentata oltre cinque anni dal congedo.
Il ricorrente, amministratore di sostegno dell’ex militare, impugnava il diniego. Dopo il rigetto in primo grado e l’accoglimento in appello con rinvio, il giudizio veniva riassunto davanti alla Sezione giurisdizionale per la Puglia, che disponeva un accertamento medico-legale sull’eziologia della patologia e sul ruolo eventualmente giocato dalla missione in Bosnia, cui l’ex militare aveva partecipato nel 1996.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta per prima la contestata intempestività della domanda amministrativa. Richiamando le Sezioni riunite, nega il perfezionamento della decadenza quinquennale di cui all’art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973, perché il Direttore dell’ufficio medico-legale aveva comunque espresso, con il “Foglio di proposta a rassegna” del 1997, un accertamento medico-legale sulla dipendenza della malattia da causa di servizio, pur se negativo e formulato allo stato degli atti. L’eccezione è dunque destituita di fondamento, tanto più che la stessa amministrazione non vi aveva insistito nella memoria difensiva.
Il nucleo della decisione risiede però nel merito del nesso eziologico. Il giudice condivide integralmente l’esito dell’accertamento officiato, giudicandolo esaustivo, immune da vizi logici e coerente con la documentazione sanitaria e di servizio. La ricostruzione parte dal fascicolo psico-attitudinale dell’arruolamento, prosegue attraverso gli elementi di debolezza personale emersi sin dall’infanzia — basso rendimento scolastico, senso d’inferiorità, abuso alcolico e tossicofilico, gesti autolesionistici — e culmina nel grave peggioramento sopravvenuto dopo il congedo, quando il soggetto visse anni di vagabondaggio.
Su questa base il consulente ha riqualificato l’infermità come insufficienza mentale di medio grado in soggetto con tratto tossicofilico-alcolico e note ansiose-depressive, riconducendola a un nucleo generativo antecedente al servizio. Il servizio militare e la missione in Bosnia vengono qualificati come mero trigger, cioè uno dei tanti stimoli che qualunque soggetto incontra nella vita: il disturbo si sarebbe evoluto con lo stesso iter anche in contesti del tutto diversi.
La Corte valorizza poi l’argomento della dimostrazione controfattuale. Dopo la cessazione del servizio non si verificò la remissione dei sintomi che il brocardo sublata causa tollitur effectus avrebbe lasciato attendere: l’effetto, al contrario, si amplificò. Ciò conferma che il servizio non ha svolto alcun ruolo causale né concausale. Sono esclusi il criterio cronologico, quello di idoneità lesiva e quello dell’esclusione di altre cause, queste ultime essendo proprio quelle che hanno determinato il quadro patologico.
Nessun rilievo assumono infine le osservazioni del consulente di parte depositate sulla bozza peritale: il giudice ne rileva la mancanza dei necessari requisiti tecnici e ricorda che il consulente officiato vi ha replicato con controdeduzioni documentate. La patologia non è pertanto né causalmente né concausalmente relazionabile al servizio svolto, e il ricorso è respinto. Le spese di entrambi i gradi sono compensate, tenuto conto dell’esito alterno della vicenda processuale.
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Nota della Redazione
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