Pensione privilegiata militare: legittimazione passiva del Ministero e consulenza medico legale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 38 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione al diniego di pensione privilegiata militare, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero datore di lavoro è attinente al merito e non alla prospettazione della domanda, poiché presuppone una delibazione sull’effettiva titolarità del lato passivo del rapporto sostanziale. Le condizioni dell’azione, compresa la legittimazione a contraddire, si accertano d’ufficio in relazione all’affermazione contenuta nell’atto introduttivo, non alla loro sussistenza effettiva. L’art. 2, comma 1, legge n. 335/1995, che attribuisce all’INPS la competenza sulla liquidazione della prestazione pensionistica, non esclude la chiamata in giudizio del Ministero quando il ricorrente contesti anche un atto ministeriale che nega la propria competenza. Ove la controversia richieda accertamenti di natura tecnica medico legale, il giudice dispone consulenza all’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, sospendendo ogni ulteriore decisione sul rito e sul merito.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale generale dell’Esercito cessato dal servizio a domanda dal 30.12.2015, aveva riportato nel 2013 una caduta in servizio con frattura pluriframmentaria del calcagno destro e frattura composta del capitello radiale destro. Le infermità erano state riconosciute dipendenti da causa di servizio e ascritte alla Tabella B annessa al d.P.R. n. 915/1978, con liquidazione dell’equo indennizzo. Il ricorrente aveva poi chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata di 7^ categoria, tabella A, domanda respinta dall’INPS con determinazione del 22.03.2021. Respinta anche la successiva istanza di aggravamento presentata al Ministero della Difesa.
Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per accertare il diritto alla pensione privilegiata dalla data di cessazione dal servizio, con condanna delle amministrazioni al pagamento del trattamento economico, interessi e rivalutazione, invocando in via istruttoria una consulenza medico legale. Si sono costituiti l’INPS, sostenendo la correttezza dell’ascrizione alla Tabella B, e il Ministero della Difesa, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
La Corte deliba con priorità l’eccezione preliminare del Ministero della Difesa e la rigetta. Richiamando gli approdi delle Sezioni Unite n. 2951/2016, il giudice distingue la legittimazione passiva, intesa come legittimazione processuale a resistere, dalla titolarità passiva del rapporto sostanziale oggetto della controversia.
Le condizioni dell’azione, comprese legittimazione ad agire e a contraddire, vanno accertate d’ufficio in ogni stato e grado del processo, ma in relazione alla loro affermazione nell’atto introduttivo e non alla loro sussistenza effettiva. Rileva, dunque, la prospettazione dell’attore circa il soggetto titolare dell’obbligo dedotto in giudizio.
Da qui la conseguenza: il vizio eccepito attiene al merito, perché presuppone una valutazione sulla effettiva titolarità del lato passivo del rapporto e sulla fondatezza della domanda, non sulla sua prospettazione. La Corte richiama sul punto la giurisprudenza contabile Sez. App. Sicilia n. 50/A/2014 e Sez. App. Sicilia n. 13/A/2023.
Il rigetto dell’eccezione è rafforzato da un dato processuale: il ricorrente contesta anche la nota ministeriale del 13.10.2023 con cui il Ministero negava la propria competenza a valutare l’aggravamento. Ciò legittima l’intervento difensivo del Ministero evocato in qualità di datore di lavoro.
Passando al merito, la Corte rileva la natura tecnica della fattispecie, volta ad accertare la dipendenza da causa di servizio delle patologie e la loro ascrivibilità alla Tabella A, 7^ categoria. Ritiene necessario acquisire il motivato parere di un qualificato organo sanitario pubblico. Dispone pertanto consulenza all’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, previa eventuale visita diretta del ricorrente, con facoltà delle parti di farsi assistere da consulenti di fiducia, e sospende ogni ulteriore giudizio sul rito e sul merito, fissando i termini per le operazioni peritali.
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Nota della Redazione
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