Responsabilità erariale da proroghe tecniche: esclusa la colpa grave dei vertici aziendali (Corte dei Conti Sez. II App. n. 70 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di proroga e di rinnovo dei contratti pubblici, sancito dall’art. 23 della legge n. 62/2005 e fondato sui principi eurounitari di concorrenza e parità di trattamento, non determina di per sé responsabilità amministrativa per danno erariale. La proroga cd. tecnica, pur eccezionale e temporanea, non integra gli estremi della colpa grave quando l’espletamento della gara sia rimesso a un soggetto aggregatore in house distinto dall’ente fruitore del servizio e la reiterazione sia indotta da stringenti vincoli normativi multilivello. Il danno da mancata messa in concorrenza non può essere desunto dalla mera comparazione tra i costi del fornitore prorogato e l’offerta dell’aggiudicatario, quando i servizi non siano omogenei e la durata della soluzione ponte risulti incerta. Dell’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502/1992 va data lettura restrittiva: il direttore sanitario, privo di competenze in materia contrattuale, non risponde della scelta gestoria.

Il Fatto

La vicenda riguarda il servizio integrato di lavanolo reso alle strutture sanitarie umbre. Scaduti i contratti originari, nelle more di una gara centralizzata bandita dalla Centrale regionale di acquisto per la sanità, le aziende sanitarie ricorsero a reiterate proroghe tecniche e a un contratto ponte in favore del gestore uscente. La Procura regionale contestò ai vertici aziendali e al RUP della gara un danno erariale pari alla differenza tra quanto corrisposto e il prezzo offerto dall’aggiudicatario risultato vincitore.

La Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria accolse parzialmente la domanda, dichiarò la prescrizione del credito anteriore al luglio 2016 e condannò i convenuti a titolo di colpa grave. Tutti gli interessati proposero appello principale o incidentale, censurando la motivazione, la qualificazione soggettiva e la determinazione del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che i “motivi della decisione” della sentenza impugnata non soddisfano il requisito dell’art. 39, comma 2, lett. d), c.g.c., dedicando una lunga riflessione al rapporto tra sinteticità e congruità della motivazione, imposta dall’art. 111, comma 6, Cost. Ciò nonostante, poiché nessun appellante ha formulato né articolato una vera eccezione di nullità, il giudice d’appello è passato all’esame dei singoli gravami.

Per i direttori generali e sanitari cessati al 29.02.2016, l’apporto causale risultava circoscritto alla proroga disposta fino al 30.06.2016: poiché il primo atto interruttivo è stato individuato nell’invito a dedurre notificato nel luglio 2021, la prescrizione ha investito l’intera pretesa e la condanna è stata annullata. Quanto ai direttori sanitari ancora in carica, la Corte ha escluso che la sottoscrizione dei provvedimenti ne comportasse responsabilità, giacché la loro competenza resta confinata ai profili sanitari e igienico-sanitari.

Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo: il divieto di proroga dell’art. 23 della legge n. 62/2005, la centralizzazione degli acquisti sanitari, fino all’introduzione del comma 3-bis dell’art. 9 del d.l. n. 66/2014, che solo dal 1/1/2017 ha consentito procedure autonome in caso di motivata urgenza. In tale contesto, gli enti fruitori non avrebbero potuto indire gare autonome.

Quanto al danno erariale, la Corte ha ritenuto che la comparazione tra i costi del gestore uscente e l’offerta dell’aggiudicatario non sia attendibile, per la disomogeneità dei servizi e per l’incertezza sulla durata della soluzione ponte. La conseguenza è che l’esistenza e la consistenza del pregiudizio restano meramente suppositive. Anche l’elemento soggettivo difetta, poiché l’intreccio di norme ha depotenziato la colpa sotto la soglia della gravità. Quanto al RUP, la sua posizione è eccentrica rispetto alla linea causale culminata nelle proroghe, sulle quali non avrebbe potuto incidere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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