Escluso il ricalcolo con aliquota ex art. 54 per pensione retributiva pura (Corte dei Conti Sez. II App. n. 77 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 opera soltanto con riferimento ai trattamenti pensionistici liquidati con il sistema misto, nei quali la pensione si compone di una quota retributiva e di una quota contributiva. Ove il trattamento sia stato liquidato integralmente con il sistema retributivo puro, per avere il lavoratore maturato alla data del 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni, l’art. 54 non trova applicazione e non sussiste alcun diritto al ricalcolo della quota retributiva secondo il coefficiente del 2,44% annuo. Il criterio di liquidazione del trattamento integra una condizione di fondatezza della pretesa e, come tale, è rilevabile d’ufficio, senza integrare i nova vietati in appello.
Il Fatto
Un militare aveva ottenuto dalla Sezione giurisdizionale territoriale il riconoscimento del diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico in applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Il primo giudice aveva applicato la disposizione muovendo dalla giurisprudenza contabile formatasi sui sistemi misti di calcolo, ritenendo che l’aliquota di rendimento dovesse operare sulla quota retributiva della pensione.
L’Istituto previdenziale ha proposto appello, lamentando la violazione di legge e l’errata interpretazione della disposizione, oltre all’erronea individuazione del criterio di calcolo. Ha dedotto che il trattamento era stato liquidato con il sistema retributivo puro, come risultava dalla determina di pensionamento e dal ricorso introduttivo, con aliquota complessiva di rendimento pari al 75%. In via subordinata ha reiterato l’eccezione di prescrizione, per la decorrenza della pensione dal 2010 e la notifica del ricorso nel 2020. L’appellato ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dell’appello per violazione del divieto dei nova.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità. L’art. 193, comma 1, c.g.c. preclude le nuove domande e le nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio. Il criterio di liquidazione del trattamento pensionistico non costituisce però un’eccezione in senso stretto: attiene agli elementi costitutivi della fattispecie e integra una condizione di fondatezza del diritto azionato. Esso è pertanto rilevabile d’ufficio, anche a volerlo considerare fatto estintivo, in assenza di previsione legislativa che ne riservi l’onere alla parte.
La Corte richiama gli arresti di legittimità secondo cui sono rilevabili d’ufficio tutte le ragioni che conducono al rigetto della domanda per difetto delle condizioni di fondatezza, purché ritualmente acquisite al processo e non coperte da specifiche preclusioni. Richiama inoltre il principio per cui la più estesa rilevabilità officiosa resta subordinata agli oneri di allegazione e prova. Nel caso concreto il criterio di calcolo emergeva già dalla documentazione di primo grado ed era menzionato nel libello introduttivo: le condizioni per escludere l’inammissibilità sono soddisfatte.
Nel merito, l’appello è fondato. Il primo giudice ha fatto applicazione dell’art. 54 muovendo dalla giurisprudenza sui sistemi misti, senza avvedersi della maggiore anzianità maturata al 31 dicembre 1995. Ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, solo per i lavoratori che a quella data possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni la pensione è determinata dalla somma di una quota retributiva e di una quota contributiva. Qualora l’anzianità sia di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata con il sistema retributivo.
Il militare aveva maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità di diciotto anni e sei mesi. Non ricorre quindi una quota retributiva, ma l’intero trattamento è liquidato con il sistema retributivo puro. La motivazione del primo giudice risulta apparente su un punto dirimente, avente valore pregiudiziale rispetto alla questione dell’applicabilità dell’art. 54. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ed essendo pacifico tra le parti il criterio di liquidazione, non ricorrono le condizioni per la rimessione al primo giudice. L’art. 54, nell’interpretazione delle Sezioni riunite n. 1 e 12 del 2021, non trova applicazione. La Corte accoglie l’appello e, in riforma integrale, esclude il diritto al ricalcolo. Le spese sono compensate per la novità dell’orientamento nomofilattico.
Nota della Redazione
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