Giudizio di resa del conto estinto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 8 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto promosso ai sensi dell’art. 141 c.g.c., il deposito dei conti giudiziali da parte dell’ente, nel termine perentorio assegnato dal giudice designato con decreto, determina la cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio. La definizione avviene con sentenza, in forza del disposto dell’art. 144 c.g.c. e per la maggiore idoneità della forma al raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c. All’esito non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Il Fatto

La Segreteria della Sezione giurisdizionale comunicava alla Procura regionale, con due note, il mancato deposito dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 da parte degli agenti contabili di un Comune, con riferimento alla gestione della riscossione dei proventi degli affitti delle sale comunali. Gli approfondimenti istruttori accertavano che il solo conto dell’esercizio 2019 era stato presentato all’amministrazione, ma non parificato, e che nessuno dei conti dei tre esercizi risultava depositato presso la Segreteria.

La Procura regionale promuoveva quindi il giudizio per la resa dei conti ai sensi dell’art. 141 c.g.c. Con decreto, il giudice designato assegnava all’agente contabile il termine perentorio per la presentazione all’amministrazione dei conti non ancora presentati e al Comune il termine per il deposito in Segreteria dei conti corredati delle parificazioni e delle relazioni degli organi di controllo interno.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum riguarda la definizione del giudizio di resa del conto dopo l’assegnazione del termine perentorio per il deposito. La Corte rileva che l’amministrazione ha provveduto al deposito dei conti giudiziali, tramite l’applicazione SiReCo, entro il termine assegnato. La Procura regionale, preso atto del deposito, ha chiesto la fissazione dell’udienza camerale per la definizione del giudizio.

Sul piano sostanziale, il giudice afferma che, essendo i conti stati depositati nei termini assegnati, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere. Il venir meno dell’interesse alla decisione, per effetto dell’adempimento sopravvenuto, preclude ogni ulteriore accertamento sul merito della resa.

La Corte affronta poi la questione della forma del provvedimento di definizione. Il giudice ritiene che la forma debba essere quella della sentenza, avuto riguardo al disposto dell’art. 144 c.g.c. e, comunque, trattandosi della forma più idonea al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c. La scelta è argomentata in via principale sulla norma speciale e in via sussidiaria sul principio di idoneità della forma allo scopo.

Quanto alle spese, il giudice esclude ogni pronuncia in considerazione dell’esito del giudizio. Il dispositivo dichiara pertanto estinto il giudizio per cessata materia del contendere e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *