Buoni pasto elettronici: escluso l’obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 184 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel servizio sostitutivo di mensa erogato mediante buoni pasto elettronici non è più configurabile il c.d. debito di materia, perché manca un bene materiale da custodire e consegnare ai dipendenti aventi diritto. Viene meno, di conseguenza, l’obbligo di resa del conto giudiziale in capo al soggetto incaricato della gestione del servizio, che non riveste la qualifica di agente contabile. La rendicontazione degli ordinativi e delle attribuzioni ai dipendenti assume valenza di rendiconto finanziario, non di conto giudiziale. Nemmeno il fornitore che provvede alla ricarica delle card è tenuto alla resa del conto, poiché la sua attività non integra maneggio di denaro. Il giudizio sul conto è pertanto improcedibile.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un’agente contabile di un Comune, concernente la gestione e l’erogazione dei buoni pasto elettronici per il periodo 1° marzo – 31 dicembre 2021.
Il procedimento è stato instaurato ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., su richiesta del magistrato istruttore. Questi, all’esito di un’integrazione istruttoria, ha chiesto di valutare in via preliminare la persistente rilevanza dell’attività di gestione del servizio ai fini della sussistenza dell’obbligo di resa del conto. L’istruttoria aveva evidenziato che il progressivo processo di dematerializzazione dei buoni pasto, con abbandono degli strumenti cartacei, non consentiva di procedere al discarico della gestione. Le medesime perplessità sono state condivise nelle conclusioni della Procura regionale. L’agente contabile non ha presentato memorie.
La Motivazione della Corte
La Sezione è chiamata a verificare, in via preliminare rispetto alla regolarità del conto, se l’attività di gestione del servizio sostitutivo di mensa effettuato esclusivamente tramite buoni pasto elettronici sia ancora idonea a far sorgere l’obbligo di resa del conto giudiziale.
L’esame del nuovo sistema di approvvigionamento mostra che il servizio è gestito direttamente dal fornitore, individuato mediante procedure di evidenza pubblica. L’Amministrazione, acquisiti i dati sul numero dei buoni da attribuire a ciascun dipendente, accede al portale del fornitore e invia un ordine di ricarica; è poi il fornitore a eseguirla direttamente sulle tessere elettroniche, o tramite App.
Ne deriva che non è più configurabile la fase di custodia dei singoli buoni, come avveniva con i carnet cartacei consegnati dal fornitore all’Amministrazione e da questa ai dipendenti. L’attribuzione dei buoni avviene direttamente per il tramite del fornitore, in forza delle indicazioni dell’Amministrazione.
La Corte afferma allora che non può più configurarsi un obbligo di resa del conto giudiziale, perché manca il debito di materia, riferito a beni materiali di proprietà pubblica, idoneo a far sorgere il connesso obbligo di custodia. Manca il bene da consegnare e custodire e, con esso, il presupposto del conto a materia. La rendicontazione può assumere valenza di rendiconto finanziario, connesso all’iscrizione in bilancio degli oneri, ma non di conto giudiziale.
Quanto al fornitore che provvede alla ricarica delle card, la sua attività non è qualificabile come maneggio di denaro, neanche nell’accezione ampia ricavabile dagli artt. 74, comma 1, del R.D. n. 2440/1923 e 93, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000. Egli non assume alcun incarico di incasso, custodia o pagamento per conto dell’Amministrazione: la ricarica è momento esecutivo del contratto. Il soggetto che ha depositato il conto è quindi privo di ruolo gestorio e non riveste la qualifica di agente contabile. Il giudizio è dichiarato improcedibile, con nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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