Danno indiretto da transazione risarcitoria e colpa grave del medico (Corte dei Conti Sez. II App. n. 75 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di danno indiretto da esborso di denaro pubblico, la transazione stragiudiziale stipulata dall’Amministrazione con il terzo danneggiato è idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta del dipendente e il pregiudizio patrimoniale, assumendo autonoma valenza causativa, solo quando risulti irragionevole, illogica, altamente diseconomica, contra legem o abnorme, con liquidazione di poste non dovute. Ove la transazione sia sorretta da relazioni medico-legali univoche e dal rischio elevato di soccombenza giudiziaria, essa costituisce presupposto valido dell’azione erariale e la valutazione della vicenda risarcitoria resta circoscritta alla condotta del dipendente che ha esposto l’Amministrazione al rischio di condanna o di esborso, restando irrilevanti i profili di corresponsabilità di sanitari estranei all’azienda danneggiata. La verifica del potere riduttivo e della colpa grave è rimessa alla ponderata valutazione del giudice contabile.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria ha condannato, a titolo di colpa grave, un dirigente medico in servizio presso l’unità organica di ortopedia e traumatologia di un presidio ospedaliero, al pagamento di poco più di trentatremila euro in favore dell’azienda sanitaria di appartenenza. Il danno era stato qualificato come indiretto, essendo correlato al rimborso in franchigia annua aggregata corrisposto dall’azienda alla compagnia assicurativa, per l’importo di cinquantamila euro, in relazione alla transazione stragiudiziale definita con l’erede di una paziente deceduta.
La vicenda risarcitoria traeva origine da un intervento correttivo per alluce valgo eseguito dal sanitario presso il nosocomio di Narni. La paziente, pluripatologica e vasculopatica, era stata successivamente presa in cura presso altra struttura, ove aveva subito l’amputazione del primo dito e, oltre un anno e mezzo dopo, l’amputazione della coscia, cui era seguito il decesso. Il dirigente ha impugnato la decisione territoriale, contestando la logicità della transazione, la sussistenza del nesso causale e la configurabilità della colpa grave.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto disatteso la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, osservando che il compendio probatorio agli atti risultava esaustivo. La C.T.U. è mezzo istruttorio di ausilio per il giudice, volto all’approfondimento di fatti già provati e richiedenti nozioni tecnico-scientifiche, e non mezzo di soccorso diretto a sopperire all’inerzia probatoria delle parti, richiamando sul punto Cass. n. 25253/2019 e Cass. n. 7472/2017.
Nel merito, il primo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha ricostruito la disciplina del danno indiretto, evidenziando che il pagamento integra il pregiudizio oggetto dell’azione erariale quando avviene in esecuzione di una sentenza di condanna o in adempimento di un atto transattivo. Per consolidata giurisprudenza, richiamata anche in Corte conti, Sez. III App., n. 53/2017 e Corte conti, Sez. II App., n. 67/2020, l’atto transattivo interrompe il nesso causale solo se irragionevole. Nel caso esaminato la transazione è stata ritenuta del tutto logica, essendo finalizzata ad evitare una lite che avrebbe esposto l’azienda, con elevato grado di probabilità, a conseguenze patrimoniali più gravi.
Il secondo motivo è stato respinto alla luce del ruolo concausale dell’operato del sanitario. Il breve lasso temporale intercorso tra l’intervento e la degenerazione in gangrena della parte operata è stato valorizzato come dato coerente con l’incapacità dei tessuti di cicatrizzare per insufficiente apporto di ossigeno, riconducibile alla mancata investigazione della vascolarizzazione arteriosa. I successivi interventi presso il nosocomio romano non hanno interrotto la serie causale, configurandosi al più come mere concause.
Quanto alla ripartizione del danno in caso di illecito plurisoggettivo, la Corte ha rilevato che l’addebito è stato parametrato al solo contributo causale dell’appellante, con esclusione delle possibili corresponsabilità dei sanitari di altra azienda, addirittura extra-regionale. Il terzo motivo è stato parimenti respinto: la mancata effettuazione degli approfondimenti diagnostici, in presenza di un deficit del circolo arterioso già rilevato, integra la colpa grave, quale mancanza delle cautele e conoscenze costituenti lo standard minimo di diligenza, da valutare con tanto maggior rigore quanto più elevate siano le funzioni del professionista, secondo Corte conti, Sez. II App., n. 228/2023. La Corte ha infine disatteso la richiesta di ulteriore esercizio del potere riduttivo, già applicato dal primo giudice con abbattimento di un terzo del danno risarcibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.