Interessi legali dovuti dalla pubblicazione della sentenza in caso di errore materiale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 124 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il mero errore materiale contenuto nel dispositivo di una sentenza di condanna, consistente nell’indicazione di un’amministrazione diversa da quella danneggiata e correggibile con il procedimento di cui all’art. 211 c.g.c., non integra una causa di impossibilità temporanea della prestazione ai sensi dell’art. 1256 c.c. L’impossibilità rilevante deve essere obiettiva, assoluta e non superabile con la diligenza, non una mera difficoltà. Ne consegue che gli interessi legali sulla somma liquidata decorrono dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna e non da quella del provvedimento di correzione, restando irrilevante la natura corrispettiva degli interessi ex art. 1282 c.c., dovuti indipendentemente dalla messa in mora.

Il Fatto

Il ricorrente, già sindaco di un ente locale, era stato condannato con sentenza della Sezione Giurisdizionale regionale al pagamento di una somma in favore del Comune danneggiato; la pronuncia era stata confermata in appello. Nel dispositivo era stata indicata, per errore, un’amministrazione diversa da quella effettivamente danneggiata. Con successiva ordinanza la Sezione regionale aveva corretto l’errore materiale, individuando l’ente corretto.

Richiesto il pagamento della sorte capitale con gli interessi, il condannato aveva adito la Sezione regionale chiedendo che la decorrenza degli interessi fosse fissata alla data dell’ordinanza di correzione, ritenendo che solo da allora l’adempimento fosse divenuto possibile. Rigettata l’istanza, ha proposto appello dolendosi della violazione degli artt. 1256 c.c. e 1282 c.c.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello respinge il gravame. Il Collegio esclude che la vicenda rientri nell’art. 1256 c.c., perché dal mero errore materiale non derivava alcuna impossibilità di adempiere. La lettura della sentenza di condanna rendeva evidente che l’ente creditizio tutelato era il Comune omonimo a quello di residenza del condannato, come indicato nella motivazione.

La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l’impossibilità deve essere obiettiva, assoluta e consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento non rimovibile e non imputabile al debitore (Cons. Stato n. 4560/2023; Cass. civ. n. 20152/2022). Nel caso concreto l’errore era percepibile ictu oculi dal complesso del provvedimento, sicché l’inadempimento derivava da una scelta del debitore e non da un vizio della decisione.

Quanto al secondo motivo, il Collegio osserva che la condanna al pagamento di una somma determina la liquidità ed esigibilità del credito e produce interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c. fino all’estinzione, indipendentemente dalla messa in mora (Cass. civ. n. 8298/2011; Cass. civ. n. 11786/1990). La natura corrispettiva degli interessi non muta la disciplina dell’impossibilità temporanea.

Il procedimento di correzione dell’errore materiale, infine, rimuove solo vizi formali e non incide sul contenuto sostanziale della decisione, presupponendo comunque l’esattezza del giudicato (Corte cost. n. 335/2004; Cass. civ. n. 16877/2020; Cass. civ. n. 28571/2023; Cass. Sez. Un. ord. n. 11032/2023). Gli interessi restano quindi dovuti dalla pubblicazione della sentenza di condanna.

L’appello è rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 80,00; il Collegio esclude la temerarietà dell’impugnazione, non essendosi verificato un concreto abuso dello strumento processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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