Rigetto dell’appello sulla rivalsa per indebito pensionistico da errata comunicazione dell’ente (Corte dei Conti Sez. I App. n. 125 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indebito pensionistico derivante da errore contenuto nella comunicazione dell’ente di appartenenza, l’art. 8, comma 2, d.P.R. n. 538/1986 pone a carico dell’ente responsabile l’obbligo di rifondere all’Istituto previdenziale le somme indebitamente corrisposte, salva la rivalsa verso l’interessato subordinata alla sussistenza del dolo di quest’ultimo. La prova del dolo deve essere fornita dall’ente che agisce in rivalsa e non può desumersi dalla mera conoscibilità della causa di nullità del contratto da parte del pensionato. La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica ha carattere esclusivo e si estende alle controversie relative all’azione di rivalsa, con la conseguenza che il giudicato formatosi davanti al giudice del lavoro sugli effetti previdenziali di mansioni svolte di fatto non è idoneo, da solo, a determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio contabile.

Il Fatto

Un dirigente di un ente locale, prossimo al collocamento in quiescenza, veniva liquidato dall’allora Inpdap con un trattamento pensionistico commisurato alla qualifica di direttore generale. A seguito di accertamenti ispettivi, l’ente rettificava la posizione trasmessa all’Istituto: il pensionato, al momento della cessazione, rivestiva soltanto la qualifica di dirigente. L’Inps riliquidava quindi la pensione in misura inferiore e comunicava l’indebito all’ente, che a sua volta agiva in rivalsa verso il pensionato.

Dopo una prima pronuncia favorevole al pensionato e il successivo annullamento in appello, il giudizio di rinvio si concludeva con la condanna dell’ente alla rifusione verso l’Inps e del pensionato verso l’ente. L’ente ha proposto appello, deducendo tra l’altro l’assenza dell’indebito, la sussistenza del dolo del pensionato e la natura solo dichiarativa della sentenza posta a base dei pagamenti.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’istanza di cessazione della materia del contendere, prospettata da entrambe le parti sull’assunto che una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, avesse accertato lo svolgimento di fatto delle funzioni dirigenziali e l’invalidità del contratto integrativo, con effetti retributivi e previdenziali. Il Collegio la disattende: la pronuncia del giudice ordinario, pur riferendosi al trattamento previdenziale, incide su materia rientrante nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.

Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite, la Sezione ribadisce che la giurisdizione contabile in materia di pensioni è affidata al criterio della materia e comprende anche le controversie relative all’azione di rivalsa ex d.P.R. n. 538/1986. Su tale premessa, la Corte esclude sia la cessazione della materia del contendere, per permanenza di un interesse qualificato dell’Istituto previdenziale alla definizione del giudizio, sia la sospensione in attesa del giudizio amministrativo di ottemperanza, mancando un rapporto di pregiudizialità.

Nel merito, il Collegio conferma l’esistenza dell’indebito: la sentenza di appello passata in giudicato aveva già statuito l’obbligo dell’ente di rivalere l’Istituto. Quanto al dolo, il motivo è respinto perché il giudice di rinvio ha escluso, con motivazione immune da vizi, che il prolungamento dell’incarico dipendesse dalla sola volontà dell’interessato, essendo avvenuto in un contesto emergenziale e in raccordo con i vertici dell’amministrazione.

La fattispecie è pertanto ricondotta all’art. 8, comma 2, d.P.R. n. 538/1986: in assenza di fatto doloso, l’ente risponde della rifusione all’Istituto, salva la rivalsa. La Corte ritiene infondata anche la censura sulla natura solo dichiarativa della sentenza posta a base dei pagamenti, poiché le pronunce di condanna a favore del pensionato sono provvisoriamente esecutive ai sensi dell’art. 169, comma 1, c.g.c., sicché l’Istituto era tenuto a darvi pronta esecuzione. Infine, la determinazione degli importi al lordo è confermata, avendo riguardo all’intero importo versato, con rigetto integrale dell’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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