Perdita del grado e revoca della pensione militare per condanna penale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 180 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica militare, la perdita del grado per rimozione, sopravvenuta dopo il congedo per infermità, prevale su quest’ultimo come causa di cessazione dal servizio e retroagisce, quanto agli effetti risolutivi del rapporto d’impiego, al momento dell’instaurazione del procedimento penale o disciplinare. Ai sensi degli artt. 22 e 35 della legge n. 1168 del 1961, applicabili ratione temporis, la sussistenza di un procedimento penale pendente al momento del collocamento in quiescenza sottopone a condizione risolutiva la definitiva spettanza del diritto a pensione. È irrilevante che la destituzione non consegua direttamente alla condanna penale e che il procedimento disciplinare sia stato avviato solo dopo la definizione del giudizio penale, poiché la legge non distingue tra le due evenienze. La cessazione per perdita del grado comporta il venir meno del regime pensionistico speciale e il subentro dei requisiti ordinari di accesso alla prestazione.
Il Fatto
Un militare dell’Arma dei Carabinieri, collocato a riposo nel luglio 2008 per superamento del periodo massimo di aspettativa, conseguiva la pensione con 26 anni di anzianità in virtù della qualifica rivestita. Nel frattempo era pendente a suo carico un procedimento penale, avviato con richiesta di rinvio a giudizio nel luglio 2007 e definito nel 2009 con sentenza di condanna per reati commessi nell’esercizio delle funzioni. A seguito della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, l’Amministrazione revocava l’atto di concessione della pensione provvisoria e avviava il recupero delle somme erogate.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso dell’ex militare, ritenendo che la perdita del grado potesse sovrapporsi all’originaria causa di cessazione solo se, a quella data, fosse già aperto un procedimento penale o disciplinare, circostanza esclusa nel caso concreto. L’INPS proponeva appello principale e il Ministero della difesa appello incidentale adesivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto le eccezioni preliminari dell’appellato. L’appello incidentale del Ministero è tempestivo: la sentenza di prime cure non era stata regolarmente notificata presso il procuratore costituito, ai sensi dell’art. 179 c.g.c. che richiama l’art. 170 c.p.c., sicché il termine breve non era decorso e la ricezione dell’impugnazione principale costituiva il limite temporale di riferimento. Quanto alla legittimazione del Dicastero, l’art. 158 c.g.c., in combinato con l’art. 417-bis c.p.c. e l’art. 152-bis disp. att. c.p.c., consente la rappresentanza in appello mediante dirigente o funzionario delegato. L’Arma dei Carabinieri, inoltre, è articolazione indiretta del Ministero della difesa per gli aspetti tecnico-amministrativi del personale, secondo l’art. 162, comma 2, C.O.M.
Nel merito, il Collegio esclude l’applicabilità dell’art. 204 del d.P.R. n. 1092 del 1973, invocato dall’appellato: la fattispecie non attiene alle modifiche del trattamento per motivi di diritto, ma a una prestazione pensionistica soggetta sin dalla sua genesi a condizione risolutiva espressa. Il punto focale è costituito dalla questione se la pendenza di un procedimento penale o disciplinare al momento del congedo valga a mutare il titolo della cessazione dal servizio.
Richiamando il proprio consolidato orientamento (Sez. I App. n. 128 del 2017, Sez. I App. n. 52 del 2019, Sez. III App. n. 42 del 2019, Sez. I App. n. 8 del 2024), la Corte ricostruisce la ratio dell’art. 37 della legge n. 599 del 1954, riprodotto nell’art. 923 C.O.M. La norma conferisce effetti retroattivi al congedo per altra ragione quando il procedimento si concluda con la perdita del grado. Rileva l’art. 117 del d.P.R. n. 3 del 1957, per cui il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale.
Ne deriva che la legge non distingue in ordine alla genesi della perdita di grado, riferendosi disgiuntamente al procedimento penale o disciplinare. È quindi irrilevante che la sentenza penale non prevedesse l’interdizione dai pubblici uffici quale pena accessoria. Ciò che assume rilievo è che il militare, all’atto della cessazione, fosse consapevole della condizione cui era subordinata la pensione. Il conseguente mutamento del titolo di risoluzione del rapporto rende legittime la sospensione della prestazione e le misure di recupero, con subentro dei requisiti ordinari di accesso. Spese compensate.
Nota della Redazione
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