Spese gruppi consiliari sardi: prescrizione dal rendiconto annuale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 181 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie sulla rendicontazione delle spese dei gruppi consiliari della Regione Sardegna, il sistema di controllo delineato dalle ll. rr. nn. 2/1966 e 37/1995 e dalle deliberazioni dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale rende oggettivamente conoscibile l’illecito contabile sin dalla presentazione del rendiconto annuale e della relazione illustrativa. Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità decorre pertanto da tale momento, senza che possa procrastinarsi a un momento successivo. Il doloso occultamento, idoneo a differire il dies a quo ex art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, deve essere specificamente contestato e provato dall’attore pubblico: la mera condanna penale per peculato, priva di connotazione fraudolenta o di immutatio veri, non consente di avvalersi de plano del più favorevole regime prescrizionale.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna, all’esito di indagini avviate su segnalazione della polizia tributaria, ha convenuto in giudizio un esponente politico regionale per il danno erariale derivante dall’utilizzo non correttamente documentato di somme destinate al funzionamento del gruppo consiliare di appartenenza, nel periodo compreso tra il 22.7.2004 e il 18.3.2009.

La Sezione giurisdizionale territoriale, in parziale accoglimento della domanda, ha condannato l’appellante al pagamento di € 27.804,53, a titolo di responsabilità amministrativo-contabile gravemente colposa, tenuto conto del concorso causale di altri soggetti non convenuti, ex art. 83, comma 2, c.g.c. L’interessato ha proposto appello, deducendo il difetto di giurisdizione, la prescrizione dell’azione, l’inerenza delle spese contestate e, in subordine, l’erronea quantificazione del danno.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello accoglie il gravame affrontando, in via dirimente, il motivo relativo alla prescrizione dell’azione risarcitoria, con assorbimento delle ulteriori questioni. Il Collegio dichiara di dare continuità al proprio indirizzo formatosi su analoghe controversie riguardanti la rendicontazione delle spese dei gruppi consiliari sardi nel medesimo periodo, richiamando da ultimo la sent. n. 2/2024 e, in consonanza, le pronunce di altre Sezioni d’appello (Sez. II App. n. 144/2023; Sez. III App. n. 307/2023).

Il quadro normativo e amministrativo di riferimento — le ll. rr. nn. 2/1966 e 37/1995 e le deliberazioni dell’ufficio di presidenza nn. 293/93, 131/96 e 37/95 — consentiva di rendere oggettivamente conoscibile l’illecito sin dalla presentazione del rendiconto annuale. Il rendiconto e la relazione di accompagnamento permettevano infatti una chiara percezione dell’utilizzo dei fondi, sicché le eventuali irregolarità avrebbero dovuto essere oggetto dei controlli successivi da parte dell’amministrazione danneggiata, nella specie non effettuati.

Tale ricostruzione è coerente con il riconosciuto concorso causale dell’ufficio di presidenza nel controllo dei rendiconti, statuizione non impugnata dal requirente: ciò presuppone logicamente l’idoneità dei rendiconti a fungere da input per l’avvio dei controlli sulla regolarità della spesa.

La condanna di primo grado è intervenuta a titolo di colpa grave, non contestata dalla Procura. Tale titolo, pur non ontologicamente incompatibile con una successiva condotta intenzionale di occultamento del danno, idonea a procrastinare ulteriormente il dies a quo, richiede a fortiori che l’attore pubblico provi lo specifico atteggiamento dissimulatorio. Nel caso concreto la Procura regionale non contestò alcun doloso occultamento, sicché la sua introduzione solo in appello sconfinerebbe nella violazione del divieto di nova, ex art. 193 c.g.c.

Nemmeno la sentenza impugnata ha ravvisato un doloso occultamento, spostando però in avanti, erroneamente, il dies a quo del termine prescrizionale. La Sezione esclude che la condanna penale per peculato — poi travolta dal proscioglimento per prescrizione in appello — possa assumere rilievo in sede contabile, non essendo stata né contestata né provata l’intenzionale dissimulazione. La “mera” condanna per peculato, priva di immutatio veri o di modalità fraudolente, non consente alla Procura di avvalersi de plano del regime prescrizionale dell’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994.

Poiché l’ultima rendicontazione delle annualità 2004-2009 è stata presentata nei primi mesi di ciascun anno successivo, la notifica dell’invito a dedurre, avvenuta solo nel luglio 2020, non è stata idonea a interrompere proficuamente il termine prescrizionale. La sentenza impugnata va dunque riformata, con rigetto integrale della domanda risarcitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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