Improcedibile l’appello per mancata comparizione dell’appellante a due udienze (Corte dei Conti Sez. I App. n. 18 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di appello contabile, l’art. 196 c.g.c. impone al collegio di rinviare la causa a una successiva udienza, con comunicazione a cura della segreteria, quando l’appellante non compare all’udienza di discussione. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio. La duplice assenza dell’appellante, ritualmente avvisato del rinvio, integra il presupposto dell’improcedibilità, che il giudice rileva preliminarmente. La conclusione in rito del giudizio esclude la statuizione sulle spese.

Il Fatto

Un appellante, già militare cessato dal servizio e titolare al 31 dicembre 1995 di un’anzianità inferiore ai quindici anni, aveva proposto ricorso in primo grado per ottenere il ricalcolo del trattamento pensionistico mediante applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. La Sezione giurisdizionale regionale aveva rigettato la domanda con la sentenza n. 134/2021.

L’appellante ha impugnato la pronuncia dolendosi della mancata applicazione dell’aliquota del 2,44% annuo per ogni anno utile, richiamando le pronunce delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale n. 1/2021 e n. 12/2021. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione in via preliminare e non esamina il merito pensionistico. All’udienza del 21 settembre 2023, constatata l’assenza del difensore dell’appellante, il Presidente ha pronunciato ordinanza a verbale disponendo il rinvio della causa all’udienza del 18 gennaio 2024, ai sensi e per gli effetti dell’art. 196 c.g.c.

La Corte verifica che l’ordinanza di rinvio è stata ritualmente comunicata dalla segreteria al difensore della parte appellante a mezzo posta elettronica certificata. L’art. 196 c.g.c. prevede espressamente che, se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il collegio rinvia la causa e la segreteria ne dà comunicazione; se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.

All’odierna udienza il Presidente ha fatto rilevare la mancata comparizione del difensore dell’appellante per la seconda volta, dopo il rinvio già disposto. La parte appellata non è comparsa. Il Collegio accerta pertanto la sussistenza delle condizioni di improcedibilità previste dalla norma, essendo acclarata l’assenza a entrambe le udienze.

L’atto di impugnazione è dichiarato improcedibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 196 c.g.c. La Corte non statuisce sulle spese, stante la conclusione in rito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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