Rinuncia all’appello in materia pensionistica ed estinzione del processo (Corte dei Conti Sez. I App. n. 185 del 07.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del processo d’appello, notificata alla controparte e accettata da questa senza riserve né condizioni, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110, commi 1, 3 e 6, c.g.c. Trattandosi di rinuncia all’impugnazione, l’estinzione consegue alla cessazione della materia del contendere e produce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ne deriva il consolidamento della soccombenza sostanziale dell’appellante, ai sensi dell’art. 188 c.g.c. La declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese, per espressa previsione dell’art. 110, comma 7, c.g.c.

Il Fatto

Un ex ispettore di Polizia di Stato aveva proposto ricorso davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, chiedendo la riliquidazione della prestazione pensionistica con il calcolo dell’indennità integrativa speciale in misura integrale e separata, e non nella percentuale dell’80% applicata dall’INPS sulla quota A del trattamento. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda, ritenendo che, per il titolare di pensione calcolata secondo il regime retributivo di cui all’art. 1, comma 13, della legge n. 335 del 1995, l’indennità dovesse essere conglobata nella base pensionabile e valorizzata nel limite massimo dell’80%.

L’interessato ha interposto appello, censurando la sentenza sotto due profili: la violazione delle disposizioni in materia di computo dell’indennità integrativa speciale e l’erroneità della condanna alle spese. Nelle more del giudizio, con nota depositata il 4 giugno 2024, l’appellante ha dichiarato di non voler coltivare la domanda e ha rinunciato agli atti del processo, con richiesta di compensazione delle spese del grado.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha rilevato che la rinuncia è stata formulata ai sensi dell’art. 110 del c.g.c., è stata regolarmente notificata alla controparte e ha ricevuto l’adesione dell’INPS, che ha dichiarato in udienza la propria accettazione senza riserve o condizioni. Sussistono pertanto i requisiti di legge per dichiarare l’estinzione del processo d’appello, ai sensi del comma 6 del citato articolo.

La Corte ha qualificato la fattispecie come rinuncia all’impugnazione, con la precisazione delle conseguenze che ne derivano. L’estinzione non è soltanto processuale: essa consegue alla cessazione della materia del contendere sull’oggetto del gravame e comporta il passaggio in giudicato della sentenza contestata, con consolidamento della soccombenza sostanziale di parte appellante, ai sensi dell’art. 188 c.g.c.

La Sezione ha quindi escluso ogni pronuncia sulle spese. La declaratoria di estinzione del giudizio non dà luogo a regolamentazione delle spese, per espressa previsione dell’art. 110, comma 7, c.g.c. Il secondo motivo di gravame, incentrato proprio sulla condanna alle spese disposta in primo grado, resta così assorbito dall’intervenuta estinzione.

Il percorso argomentativo è lineare: accertata la regolarità della rinuncia e l’accettazione della controparte, il Collegio dichiara estinto il processo e, in coerenza con la natura di rinuncia all’impugnazione, ne trae la conseguenza del giudicato sulla decisione di prime cure, senza statuizione sul carico delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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