Norme di attuazione statuto Trentino-Alto Adige, assegnazioni temporanee di magistrati contabili (Corte dei Conti Sez. Riunite cons. n. 2 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La proroga a tre anni della durata massima delle assegnazioni temporanee di magistrati alla Corte dei conti di Bolzano è conforme al quadro statutario di tutela dei gruppi linguistici, purché la disposizione sia letta in coerenza con il sistema delle norme di attuazione. La norma che estende la durata dell’incarico contempera le straordinarie esigenze di funzionamento degli uffici con la garanzia del gruppo linguistico tedesco. Il Consiglio di Presidenza è quindi chiamato ad applicarla secondo un criterio di gradualità temporale, mantenendo inizialmente l’incarico annuale e prorogandolo solo in ragione del permanere delle esigenze che ne giustificano l’assegnazione.
Il Fatto
Le Sezioni Riunite in sede consultiva della Corte dei conti sono state chiamate a rendere parere sullo schema di decreto legislativo recante norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo schema, composto di quattro articoli, interviene su tre distinti decreti presidenziali del 1976 e del 1988, rispettivamente in materia di dichiarazioni di appartenenza linguistica, di temporanea assegnazione di magistrati e di terminologia giuridica bilingue.
In applicazione dell’art. 1 del r.d.l. n. 273/1939, l’oggetto del parere resta circoscritto alle sole modifiche incidenti sull’ordinamento e sulle funzioni della Corte. La questione sottoposta attiene dunque esclusivamente all’art. 2 dello schema, che modifica l’art. 17 del d.P.R. n. 305 del 1988 portando da uno a tre anni il limite massimo delle assegnazioni temporanee di magistrati presso le sezioni di Bolzano.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Riunite muovono dalla natura delle norme di attuazione statutarie, che la Corte costituzionale ha qualificato come disposizioni di carattere sostanziale, adottate con decreto legislativo e dotate di forza e valore di legge, ancorché non assimilabili a leggi costituzionali. Esse definiscono un quadro in cui la specialità regionale deroga al Titolo V della Costituzione, entro i limiti dei principi generali dell’ordinamento e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali.
Su questa base, il collegio ricostruisce l’architettura istituzionale della provincia di Bolzano, territorio abitato da tre gruppi linguistici. La tutela dei gruppi e il bilinguismo costituiscono valori di rango costituzionale, espressi dall’art. 89, ultimo comma, dello statuto e specificati dall’art. 13 del d.P.R. n. 305 del 1988. L’esercizio delle funzioni giurisdizionali contabili è perciò riservato a magistrati selezionati mediante concorso riservato, con ripartizione proporzionale dei posti tra i gruppi linguistici.
Il collegio riscontra una lieve difformità tra la disciplina prevista per la magistratura ordinaria e quella contabile, per il resto sovrapponibile: l’art. 37 del d.P.R. n. 752 del 1976 valorizza il carattere temporaneo della copertura e la correla alla mancanza di aspiranti, mentre l’art. 17 richiama in modo più sintetico le straordinarie esigenze di funzionamento. La modifica all’esame rende omogenei i due sistemi, portando a tre anni il termine massimo di applicazione.
Determinante, nel ragionamento, è la sentenza del TRGA Bolzano n. 29/2018, che ha qualificato applicazioni e assegnazioni come misure eccezionali, di durata temporanea, destinate ad assicurare il regolare funzionamento degli organi giurisdizionali quando manchino aspiranti sufficienti o qualifiche professionali adeguate, senza che ciò consenta di derogare stabilmente ai principi della proporzionale e del bilinguismo.
La proposta di sostituzione delle parole “di un anno” con “di tre anni” è pertanto giudicata idonea a contemperare le esigenze di funzionalità della Corte con le garanzie del gruppo linguistico tedesco. Nell’applicazione concreta, il Consiglio di Presidenza dovrà però procedere secondo un criterio di gradualità temporale: mantenere inizialmente l’incarico per un anno e prorogarlo fino al massimo di tre, in ragione del permanere delle straordinarie esigenze e salvaguardando la preferenza per gli aspiranti in possesso dei requisiti del concorso riservato e del bilinguismo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.