Responsabilità erariale per aggiudicazione senza copertura finanziaria (Corte dei Conti Sez. I App. n. 74 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, il dirigente che, nella duplice qualità di responsabile unico del procedimento e di direttore dell’ente, disponga l’aggiudicazione definitiva di una gara dopo la scadenza dei termini fissati dall’ente finanziatore per la realizzazione dell’opera e per la rendicontazione della spesa, e in assenza di copertura finanziaria, risponde del danno conseguente alla mancata stipulazione del contratto. La sopravvenuta carenza della provvista originariamente destinata a finanziare i lavori è idonea, di per sé, a giustificare l’annullamento dell’aggiudicazione, non sussistendo alcun obbligo dell’ente di far fronte all’opera con fondi propri. La mera eventualità di una copertura successiva non legittima la condotta, che integra colpa grave. Difetta, invece, la prova del danno erariale quando non sia acquisito il provvedimento di revoca o decadenza dal finanziamento e resti indeterminato il titolo della restituzione richiesta dalla Regione.

Il Fatto

Un ente parco nazionale aveva ottenuto dalla Regione un finanziamento comunitario, a valere sulla misura 321 del PSR 2007/2013, per la realizzazione di un’infrastruttura di dati wireless nelle aree interne. L’allora direttore dell’ente, che aveva assunto anche le funzioni di responsabile unico del procedimento, aveva curato l’iter sino all’aggiudicazione definitiva dei lavori. I termini fissati dall’ente finanziatore per la conclusione dell’opera e per la rendicontazione erano però già scaduti al momento dell’aggiudicazione. La Regione aveva avviato il recupero dell’anticipazione non rendicontata e l’ente parco, con determinazione del nuovo direttore, aveva annullato in autotutela l’intera procedura di gara, per la non cantierabilità dell’opera e per l’assenza delle somme destinate all’acquisizione delle aree.

Il giudice amministrativo, con sentenza passata in giudicato, aveva riconosciuto la legittimità dell’annullamento e la responsabilità pre-contrattuale dell’ente verso la società aggiudicataria, poi risarcita. La Procura regionale aveva quindi citato l’ex direttore per due voci di danno: la maggiorazione del dieci per cento sull’anticipazione restituita e il risarcimento corrisposto all’impresa. La Sezione regionale aveva condannato l’appellante, che ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Sulla prima voce, la Corte d’appello accoglie il gravame. Non risulta acquisito il provvedimento definitivo di revoca o decadenza dal finanziamento e mancano gli approfondimenti sul titolo della maggiorazione richiesta dalla Regione. L’assenza di prova che le somme pagate fossero effettivamente dovute si riverbera sull’esistenza stessa del danno erariale, del tutto indimostrato, e impedisce di individuare le condotte causative. L’assoluzione dall’addebito consegue a un difetto probatorio, non alla liceità del comportamento.

Sulla seconda voce, l’appello è rigettato. La sentenza amministrativa passata in giudicato, pur non facendo stato verso l’appellante, costituisce un convincente indizio dell’esistenza delle condotte e della loro incidenza causale. L’annullamento in autotutela degli atti di gara, in quanto necessitato, non interrompe il nesso causale: la responsabilità non deriva dal provvedimento di ritiro, ma dalle condotte antecedenti che lo hanno reso indispensabile.

La Corte ricostruisce le illegittimità del procedimento. Le attività di verifica dei livelli progettuali non erano state svolte in contraddittorio con il progettista, mancando i relativi verbali, in violazione dell’art. 112 del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 207/2010. Nel quadro economico e in bilancio non erano state previste le somme per l’acquisizione delle aree. La qualità di responsabile unico del procedimento risulta rivestita dall’appellante fino all’11 luglio 2016 ed è irrilevante che le relazioni di alcune determinazioni fossero firmate da altri soggetti, poiché i provvedimenti recano la sua sottoscrizione.

Il passaggio centrale riguarda la copertura finanziaria. Al momento dell’aggiudicazione definitiva erano scaduti sia il termine per la conclusione dei lavori sia quello per la rendicontazione: l’opera era priva di provvista. La Corte richiama il Consiglio di Stato, per cui la sopravvenuta indisponibilità delle risorse giustifica l’annullamento dell’aggiudicazione, e ribadisce che non sussiste alcun obbligo dell’ente di finanziare l’opera con fondi propri. Il “trascinamento” del finanziamento sulla programmazione successiva si è concretizzato solo nel 2020, dunque era mera ipotesi alla data dei fatti.

L’aggiudicazione dopo la scadenza dei termini, con piena consapevolezza del procedimento, integra colpa grave. Non emergono ragioni per una riduzione del danno, mancando prova dell’utilità dei progetti. L’appello è quindi accolto solo in parte, con condanna al pagamento della sola seconda voce e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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