Nessun ricalcolo pensionistico per il militare in ausiliaria già all’aliquota massima (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 545 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il militare collocato in ausiliaria che, al momento del congedo, abbia già raggiunto l’aliquota massima di rendimento dell’80% della base pensionabile non può ottenere alcun incremento del trattamento per effetto dei contributi versati durante la permanenza in tale posizione. Il periodo in ausiliaria è computato agli effetti della pensione come servizio effettivo, ma la relativa valorizzazione resta assorbita dal tetto della massima aliquota attribuibile ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. I contributi previdenziali legittimamente trattenuti non sono restituibili, in assenza di espressa previsione di legge, non operando il principio di corrispettività tra contributi e prestazioni.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, dopo il congedo per limiti di età era transitato nella posizione di ausiliaria e, al termine di quel periodo, era stato collocato in quiescenza. Il militare ha chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico dalla data di transito in congedo, applicando al montante contributivo il diverso coefficiente di trasformazione e valorizzando gli ulteriori versamenti operati nei cinque anni trascorsi in ausiliaria.
In subordine, ha reclamato la restituzione delle somme versate a titolo previdenziale su quella indennità, oltre rivalutazione e interessi. Diffidata senza riscontro l’Amministrazione, ha agito in giudizio richiamando l’art. 1871 d.lgs. n. 66/2010 e la circolare ministeriale che dal 2021 ha disposto il versamento contributivo sull’intero trattamento in godimento. Il Ministero si è costituito contestando la pretesa.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ricostruisce la posizione assicurativa del ricorrente: collocato in congedo nel 2012 con 46 anni di anzianità contributiva, titolare di pensione provvisoria poi riliquidata in via definitiva al termine dell’ausiliaria, con prestazioni calcolate con il sistema retributivo puro, avendo maturato al 31.12.1995 un’anzianità superiore a 18 anni.
Le caratteristiche della posizione sono dirimenti. In ragione dell’anzianità superiore a 40 anni e del regime retributivo applicato, per effetto dell’art. 1, comma 13, legge n. 335/1995, il ricorrente ha già raggiunto l’aliquota massima di rendimento dell’80% della base pensionabile, ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Nessun vantaggio aggiuntivo può essergli riconosciuto: la determinazione operata dal Comando è corretta e non può trovare applicazione un parametro superiore a quello massimo praticato.
Il richiamo all’art. 1871 cod. ord. mil., che computa il periodo in ausiliaria come servizio effettivo, non assume rilievo, né lo assumono le circolari ministeriali, rivolte alle differenti ipotesi di pensione liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo ex art. 1864 cod. ord. mil.. Il giudice ricostruisce l’assetto normativo, dalla riforma Fornero all’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014, che ha escluso che l’importo complessivo possa eccedere quello liquidabile con le regole previgenti. Il ricorrente, cessato dal servizio prima di tali norme, non ne è interessato, ma resta fermo che chi beneficia del coefficiente massimo non può fruire di alcun vantaggio integrativo.
Quanto alla domanda restitutoria, il giudice aderisce alla giurisprudenza consolidata: il rimborso dei contributi non utilizzabili ha carattere eccezionale, come affermato dalla Corte costituzionale nn. 404/2000 e 439/2005. Vige il principio dell’acquisizione alla gestione previdenziale dei contributi, in forza del principio solidaristico e della tendenziale negazione della corrispettività tra contributi e prestazioni. L’unica disposizione che prevede il rimborso riguarda quanto indebitamente versato; le somme in contestazione attengono a un periodo in cui il soggetto era legittimamente iscritto nello speciale ruolo dell’ausiliaria, ricevendo un’indennità. Il ricorso è respinto, con spese compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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