Danno erariale da assenteismo fraudolento e responsabilità solidale dei compartecipi (Corte dei Conti Sez. I App. n. 76 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assenteismo fraudolento del pubblico dipendente, la responsabilità per il danno patrimoniale e per il danno all’immagine ex art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 grava in via solidale anche sui compartecipi che abbiano materialmente alterato i sistemi di rilevamento della presenza. La sentenza di incostituzionalità dell’art. 55-quater, comma 3-quater, del d.lgs. n. 165/2001 non travolge la disciplina speciale del danno all’immagine da assenteismo, che resta svincolata dalla pregiudizialità penale. Il danno da disservizio non è in re ipsa e deve essere provato nell’an e nel quantum, potendo la liquidazione avvenire per valutazione equitativa. Il giudice contabile accerta i fatti secondo la regola del “più probabile che non”, distinta da quella penale dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

Il Fatto

La Procura regionale contesta a tre dipendenti del Comando di Polizia municipale di un Comune campano un’ipotesi di danno erariale derivante dalla falsa attestazione della presenza in servizio. Il comandante del Corpo e due sottoposti avrebbero posto in essere un accordo volto all’inserimento del badge nel sistema marcatempo, con assenze ripetute dal posto di lavoro.

La sentenza di prime cure condanna la sola comandante al danno patrimoniale e a quello all’immagine, riconoscendo la solidarietà dei compartecipi solo per il danno da disservizio. La comandante appella in via principale; la Procura regionale propone appello incidentale per ottenere la condanna solidale dei concorrenti anche per le altre poste di danno.

La Motivazione della Corte

La Corte riunisce gli appelli ex art. 184 c.g.c. e dichiara la contumacia dei due dipendenti, regolarmente citati. Nel merito, respinge il primo motivo dell’appellante principale sulla pretesa assenza di prova delle condotte, valorizzando il compendio investigativo posto a base anche della sentenza penale di condanna.

Quanto alla quantificazione del danno patrimoniale, la Corte non condivide la delimitazione temporale operata in sede penale. Le ulteriori informative acquisite nel giudizio contabile consentono di ricostruire compiutamente tutte le assenze contestate. La regola probatoria applicabile è quella della preponderanza dell’evidenza, richiamata dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite n. 576/2008; Cass. n. 6698/2018) e contabile. La timbratura altrui del badge, per ciascun sabato contestato, assume valore dirimente. La Corte conferma il computo al lordo delle ritenute, in adesione a Sezioni Unite n. 24/QM/2020.

Quanto alla dedotta natura dirigenziale dell’incarico, la Corte rileva che l’appellante riveste la qualifica di funzionario di livello D6 e che le funzioni attribuite ex artt. 107 e 109 TUEL non integrano il complesso delle funzioni dirigenziali, con conseguente assoggettamento agli obblighi orari.

Sul danno da disservizio, la Corte accoglie parzialmente il motivo. La contestazione non comprova gli effetti ulteriori sull’utenza e sul servizio, evocando piuttosto un pregiudizio di natura patrimoniale non contestato a quel titolo né quantificato. Il danno all’immagine è invece confermato anche dopo la Corte cost. n. 61/2020: la pronuncia ha caducato solo il secondo, terzo e quarto periodo dell’art. 55-quater, comma 3-quater, lasciando intatta la disciplina speciale. La quantificazione equitativa in euro 10.000,00 è confermata, non essendo la relativa azione tardiva.

La Corte accoglie infine l’appello incidentale. La responsabilità dei concorrenti per l’illecito proprio è coerente con l’art. 1-quinquies della legge n. 20/1994 e con l’art. 55-quinquies, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001. I compartecipi hanno materialmente realizzato l’alterazione dei sistemi di rilevamento. La Corte nega il potere riduttivo per la natura dolosa dell’illecito e compensa le spese per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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