Revocazione contabile inammissibile per pec inviata a indirizzo errato (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 10 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa, il ricorso per revocazione trasmesso via pec l’ultimo giorno utile a un indirizzo inesistente, per errore di battitura del dominio, è inammissibile. La richiesta di rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. non può trovare accoglimento, perché l’erronea digitazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata costituisce un errore imputabile alla parte e, dunque, a essa riconducibile per distrazione. La mancata ricezione del messaggio attestante la mancata consegna per destinatario non valido integra una prova negativa, generalmente non ammessa in sede processuale. La mancata verifica della ricevuta, pressoché immediata, per dieci giorni non è giustificata e conferma la decadenza.
Il Fatto
Con sentenza n. 18/A/2023, la Sezione giurisdizionale d’Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana, accogliendo in parte l’appello della Procura regionale, condannava il ricorrente, già componente del collegio dei revisori di un ente locale, al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 12.846,60 e applicava la misura interdittiva prevista dall’art. 248, comma 5-bis, del TUEL, con divieto di nomina nel collegio dei revisori per sei anni.
Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso per revocazione ex art. 202, lettera f), c.g.c., deducendo l’errore di fatto. Il ricorso era stato trasmesso via pec il 5 giugno 2023, ultimo giorno utile, a un indirizzo errato per un errore di battitura nel dominio. Non avendo ricevuto alcuna ricevuta di mancata consegna, il difensore chiedeva la rimessione in termini. La Procura generale eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità per mancato rispetto del termine perentorio di cui all’art. 178, comma 1, c.g.c. e, in subordine, per assenza dell’errore di fatto.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’ordine logico sistematico imposto dall’art. 101, secondo comma, c.g.c., che impone di esaminare anzitutto l’ammissibilità del ricorso, anche in ragione dell’istanza depositata il 19 giugno 2023.
Il Collegio rileva che il ricorso è stato trasmesso via pec l’ultimo giorno utile a un indirizzo errato o inesistente, per un evidente errore di battitura. Da qui la dichiarazione di inammissibilità e il rigetto della richiesta di rimessione in termini.
La Corte richiama l’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., a mente del quale la parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa a essa non imputabile può chiedere di essere rimessa in termini. I presupposti dell’istituto sono tre: il mancato rispetto di un termine perentorio; il conseguente verificarsi della decadenza; la prova della non imputabilità della decadenza stessa.
Nel caso di specie, l’erronea digitazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata costituisce un errore umanamente comprensibile, ma imputabile a distrazione o disattenzione della parte. L’asserita mancata ricezione del messaggio attestante la mancata consegna per destinatario non valido non è dimostrabile, trattandosi di prova negativa, tendenzialmente impossibile da fornire e generalmente non ammessa in sede processuale.
La Sezione osserva, inoltre, che la ricevuta di consegna o di mancata consegna di un messaggio inviato tramite pec è pressoché immediata: la mancata verifica per ben dieci giorni non trova giustificazione ai fini della rimessione. La dichiarata inammissibilità assorbe ogni altra questione, compresi il dedotto giudicato implicito sulle statuizioni del giudice monocratico, la violazione dell’art. 6 Cedu e la questione di legittimità costituzionale dell’art. 248, commi 5 e 5-bis, del TUEL. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 80,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.