Parifica del rendiconto regionale e instaurazione del contraddittorio (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 145 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo, nell’ambito del procedimento di parifica del rendiconto generale regionale, approva la bozza di relazione da allegare alla decisione e ne dispone la trasmissione al Procuratore regionale e all’Amministrazione, dando formale avvio al contraddittorio. Il compimento di tale attività istruttoria non anticipa il giudizio di parifica, che resta riservato all’adunanza pubblica. La Regione è invitata a fornire chiarimenti e deduzioni sulle richieste contenute nella bozza, mentre alla Procura resta riservata la formulazione delle conclusioni propedeutiche. La comunicazione della bozza realizza la funzione di garanzia del contraddittorio anche in vista dell’adunanza di pre-parifica.
Il Fatto
La vicenda riguarda il controllo sul rendiconto generale della Regione Lombardia per l’esercizio finanziario 2024. Con deliberazione della Giunta regionale è stata adottata la proposta di progetto di legge di approvazione del rendiconto, sulla base della quale la Sezione regionale ha svolto l’attività istruttoria negli ambiti oggetto di programmazione. La Sezione è quindi chiamata ad approvare la bozza di relazione da allegare alla decisione di parifica e a instaurare il contraddittorio con la Regione e con la Procura contabile.
La questione arriva all’adunanza della Sezione poiché la parifica del rendiconto impone, prima della decisione, la messa a disposizione delle parti delle osservazioni istruttorie, sì da consentire chiarimenti e controdeduzioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla programmazione dell’attività di controllo per l’anno 2025, che ha individuato gli argomenti della relazione da allegare al giudizio di parifica del rendiconto regionale ai sensi dell’art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012. A fronte della deliberazione con cui la Giunta ha approvato la proposta di progetto di legge sul rendiconto, la Sezione ha svolto l’istruttoria sulla base dell’art. 63 del d.lgs. n. 118/2011 e della stessa disposizione del d.l. n. 174/2012.
Su tali premesse la Corte approva la bozza di relazione sul rendiconto generale regionale per l’esercizio 2024 e, con la preliminare trasmissione della stessa, dà avvio al contraddittorio con la Regione e con la Procura contabile. L’approvazione della bozza e la sua comunicazione costituiscono un passaggio istruttorio distinto e preliminare rispetto alla futura decisione di parifica.
La Regione è invitata a fornire, all’adunanza fissata al 26 giugno 2025, risposta alle specifiche richieste di chiarimento contenute nella bozza, nonché eventuali ulteriori argomentazioni. La Corte richiama l’orientamento della Sezione delle Autonomie, secondo cui nel corso dell’adunanza di pre-parifica la Regione può formulare controdeduzioni ulteriori rispetto a quelle scritte e la Procura può svolgere osservazioni.
Per la più ampia tutela del contraddittorio, la Sezione precisa che, ove sopravvengano documenti nuovi che rendano necessario modificare le conclusioni raggiunte, la versione aggiornata della bozza sarà comunicata con nuova ordinanza. Quanto alla Procura regionale, la data per il deposito delle conclusioni sarà fissata all’esito dell’adunanza di pre-parifica, restando salva la facoltà di formulare preliminari osservazioni.
La delibera si chiude con l’approvazione della bozza, con la disposizione di trasmissione al Procuratore e all’Amministrazione regionale e con l’invito alla Regione a corrispondere alle richieste di chiarimento. Resta fermo che la pronuncia di parifica sarà adottata all’esito dell’adunanza pubblica, secondo il modulo tipico del controllo.
Nota della Redazione
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