Nessuna abrogazione della pensione privilegiata per infermità riconosciuta prima del 2011 (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 406 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dipendenza da causa di servizio affermata con provvedimento dell’amministrazione datrice di lavoro in data antecedente all’entrata in vigore della legge n. 214/2011 non è travolta dall’abrogazione dell’istituto della pensione privilegiata disposta dall’art. 6 del d.l. n. 201/2011. In presenza di un giudizio tecnico attendibile, sorretto da motivazione esaustiva, logica e congruente, il giudice contabile riconosce la prestazione pensionistica nella categoria tabellare ascritta, con decorrenza dalla data di stabilizzazione della infermità. L’accertamento può essere espletato anche nei soli confronti dell’ente erogatore, non essendo necessaria l’integrazione del contraddittorio verso il datore di lavoro.

Il Fatto

La ricorrente, cessata dal servizio nell’ottobre 2018, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia da cui è affetta, già riconosciuta come tale, con conseguente attribuzione della pensione privilegiata. L’INPS ha chiesto il rigetto del ricorso, invocando l’art. 6 del d.l. n. 201/2011, che ha abrogato l’istituto, e contestando il nesso causale; ha altresì domandato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro.

In corso di giudizio è stata espletata CTU medico-legale, mediante acquisizione del parere del CML presso il Ministero della Difesa. La causa è passata in decisione con lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto escluso la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro, osservando che l’accertamento può essere espletato anche solo nei riguardi dell’ente erogatore della prestazione pensionistica.

Nel merito, la domanda è stata ritenuta fondata. Dalla CTU, la cui motivazione costituisce parte integrante della sentenza, emerge che la ricorrente è affetta da infermità la cui diagnosi clinica, secondo il dato anamnestico, risale al 2002, mentre la diagnosi medico-legale è stata formulata l’11 giugno 2003, in occasione della visita presso la CMO.

Il passaggio decisivo riguarda la dipendenza da causa di servizio, affermata con provvedimento del datore di lavoro nel maggio 2005, dunque in data antecedente all’entrata in vigore della legge n. 214/2011. Da ciò il Giudice ha tratto la conseguenza che, nei confronti della ricorrente, non trova applicazione la disposta abrogazione dell’istituto.

L’infermità è stata altresì riconosciuta dipendente da causa di servizio dal CML ed ascritta alla VI categoria della Tab. A, a decorrere dalla data della stabilizzazione. Il giudizio tecnico è stato ritenuto condivisibile, non ravvisandosi vizi motivazionali evidenti ictu oculi che ne inficino l’apparente attendibilità, essendo sorretto da motivazione esaustiva, logica e congruente e fondato sulla copiosa documentazione visionata.

Alla ricorrente compete pertanto la pensione privilegiata di VI categoria Tab. A, dalla data dell’11 giugno 2003, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, con possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la loro misura, in conformità al consolidato orientamento delle Sezioni Riunite. La complessità della questione ha giustificato la compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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