Estinzione del giudizio contabile per mancata riassunzione nel termine perentorio (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 18 del 12.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizi contabili, qualora sia stata disposta la sospensione del processo e la Segreteria abbia comunicato alle parti la cessazione della causa di sospensione, l’art. 107 del codice di giustizia contabile impone alle parti di chiedere al giudice, entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza di tale cessazione, la fissazione dell’udienza in prosecuzione. Il decorso inutile di quel termine, quando non sia stata proposta tempestiva istanza di riassunzione, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 111 del codice di giustizia contabile. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d’ufficio, con sentenza, dal giudice. In tal caso, per effetto dell’art. 111, comma 8, del codice di giustizia contabile, le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente alle forze di polizia, collocato a riposo con un’anzianità contributiva, alla data del 31.12.1995, superiore a quindici anni e inferiore a diciotto, aveva chiesto l’applicazione del trattamento pensionistico “misto” previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, più favorevole rispetto al calcolo operato dall’INPS su base art. 44 del medesimo d.P.R.
Il giudice di prime cure aveva respinto la domanda, ritenendo applicabile l’art. 54 al solo personale militare e non anche al personale della Polizia Penitenziaria, forza di polizia ad ordinamento civile per effetto dell’art. 1 della legge n. 395/1990, quando il pensionamento sia avvenuto dopo la smilitarizzazione del Corpo. Proposto appello dall’interessato e costituitosi l’INPS per la conferma, il giudizio è stato sospeso con ordinanza n. 18/A/2022 del 22 marzo 2022 in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge n. 395/1990.
La Motivazione della Corte
La Sezione di appello non esamina il merito della pretesa pensionistica. Il percorso decisorio si arresta su di un rilievo processuale, che assume carattere assorbente e preclude ogni ulteriore valutazione.
Il Collegio richiama l’art. 107 del codice di giustizia contabile, il quale, ove con il provvedimento di sospensione non sia stata fissata l’udienza di prosecuzione, onera le parti a chiedere al giudice, entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, la fissazione dell’udienza in prosecuzione, con provvedimento del giudice emesso mediante decreto.
La Corte pone poi a fondamento della decisione l’art. 111 del codice di giustizia contabile, che al primo comma stabilisce come il processo si estingua qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice, e al quarto comma dispone che l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza.
La fattispecie concreta è ricostruita con esattezza: la Segreteria, in data 6 marzo 2023, ha comunicato alle parti la cessazione della causa di sospensione per gli effetti dell’art. 107; nel termine di tre mesi da quella comunicazione nessuna istanza di riassunzione è stata presentata; il Presidente ha quindi fissato l’udienza odierna. Da tale sequenza la Sezione deduce l’estinzione del giudizio, dichiarata con la sentenza in esame.
Sul governo delle spese la Corte applica l’art. 111, comma 8, del codice di giustizia contabile, secondo cui le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute; il dispositivo non attribuisce pertanto alcun importo a titolo di rifusione.
Nota della Redazione
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