Estinzione del giudizio contabile per mancata riassunzione dopo sospensione (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 17 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, quando la sospensione del giudizio sia stata disposta in attesa della decisione della Corte costituzionale, le parti hanno l’onere di chiedere la fissazione d’udienza in prosecuzione entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione. In difetto di riassunzione, il giudizio si estingue. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza. La pronuncia sull’estinzione assorbe ogni questione di merito, restando le spese a carico delle parti che le hanno sostenute.

Il Fatto

Un ex appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, collocato a riposo con un’anzianità contributiva al 31.12.1995 superiore a quindici e inferiore a diciotto anni, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico secondo il più favorevole sistema misto previsto dall’art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973, in luogo del criterio applicato dall’INPS in base all’art. 44 del medesimo decreto.

Il giudice di prime cure ha respinto la domanda, ritenendo l’art. 54 d.p.r. n. 1092/73 applicabile al solo personale militare e non al personale della Polizia penitenziaria, forza di polizia a ordinamento civile dopo la smilitarizzazione del Corpo. Proposto appello, il giudizio è stato sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità relativa all’art. 1, comma 4, legge n. 395/1990. Definita la questione, la Segreteria ha comunicato la cessazione della sospensione e, non essendo intervenuta riassunzione nel termine, è stata fissata l’udienza per la declaratoria di estinzione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto la disciplina della sospensione nel processo contabile. L’art. 107 del codice di giustizia contabile prevede che, ove con il provvedimento di sospensione non sia stata fissata l’udienza di prosecuzione, le parti debbano chiedere la relativa fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia.

Sul versante delle conseguenze, l’art. 111 del medesimo codice stabilisce che il processo si estingue quando le parti che devono rinnovare la citazione o proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio fissato dalla legge o dal giudice. Il comma 4 della stessa disposizione qualifica l’estinzione come operante di diritto e la rende dichiarabile anche d’ufficio con sentenza.

La Corte applica quindi la sequenza procedimentale al caso concreto: la comunicazione della cessazione della sospensione è stata effettuata dalla Segreteria il 6 marzo 2023 e, entro i tre mesi successivi, nessuna istanza di riassunzione è stata presentata. Il dato è decisivo, perché il termine opera perentorio e la sua inosservanza incide sul potere-dovere del giudice di definire il processo senza esame del merito.

Ne deriva la declaratoria di estinzione del giudizio, che assorbe la questione pensionistica portata dall’appellante e non consente alcuna pronuncia sul diritto alla riliquidazione. Quanto alle spese, la Sezione richiama l’art. 111, comma 8, del codice della giustizia contabile, in forza del quale le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute; nulla è pertanto liquidato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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