Responsabilità erariale medico esclusa per omessi controlli del paziente (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 11 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa del medico di pronto soccorso, l’accertamento del nesso causale tra la condotta omissiva e il danno erariale indiretto non può fondarsi su una lettura ex post degli eventi. La mancata prescrizione di controlli longitudinali e di medicazioni successive, pur censurabile sul piano documentale, non integra di per sé il nesso di causalità quando l’evoluzione infettiva sia ascrivibile al comportamento dello stesso paziente, che abbia volontariamente omesso i controlli raccomandati e si sia allontanato dal territorio nazionale. La colpa grave va valutata ex ante, secondo il parametro dell’homo eiusdem generis et condicionis et professionis, ed è esclusa in assenza di una devianza macroscopica dai canoni di diligenza e perizia.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un dirigente medico di pronto soccorso, chiedendo l’accertamento della responsabilità amministrativa per il danno erariale indiretto subito dall’azienda sanitaria, quantificato in € 5.000,00. La pretesa origina dal risarcimento corrisposto a un paziente, a seguito di transazione giudiziale stipulata davanti al Tribunale, per un trattamento sanitario asseritamente incongruo praticato in pronto soccorso.

Secondo la Procura, il sanitario avrebbe trascurato la ferita lacero-contusa, omettendo la terapia antibiotica, le medicazioni successive e i controlli programmati, così favorendo l’insorgenza di una raccolta ascessuale e della successiva gangrena, sfociata nell’amputazione del dito. Il convenuto ha eccepito l’inopponibilità della transazione e, nel merito, l’insussistenza del nesso causale e della colpa grave.

La Motivazione della Corte

La Sezione rigetta anzitutto l’eccezione di inopponibilità della transazione. Il Co.ge.si. aziendale aveva informato il sanitario del procedimento in corso, invitandolo a parteciparvi ai sensi dell’art. 13 della legge 8 marzo 2017, n. 24; egli non diede alcun riscontro. La scelta di transigere risulta fondata sulle risultanze sfavorevoli della C.T.U. e sulla valutazione della compensatio lucri cum damno con l’indennizzo Inail già percepito dal danneggiato, oltre che sui costi del rinnovo della consulenza. La transazione, pertanto, appare il prodotto di valutazioni ponderate e può assurgere a misura del danno in sede erariale.

Il collegio passa poi al nesso di causalità. Le contestazioni si basano sulla consulenza tecnica d’ufficio, che aveva censurato la superficialità dell’anamnesi e l’omessa prescrizione di antibiotico, controlli e medicazioni. La Corte osserva però che, dalla documentazione acquisita, emerge che il medico curante aveva prescritto la terapia antibiotica il giorno successivo alle dimissioni, poi effettuata per circa una settimana: ciò esclude ogni collegamento tra l’omessa prescrizione e il processo infettivo.

Quanto ai controlli longitudinali, l’istruttoria evidenzia che il paziente non si era mai presentato né dal medico curante né al distretto sanitario, essendosi allontanato volontariamente dal territorio nazionale e rientrando solo poco prima della necrosi conclamata. Applicando la regola probatoria del più probabile che non, richiamata dalle Sezioni Unite n. 576 del 2008 e dalla Sez. III n. 21530 del 2021, la Corte ritiene che l’alternativa prospettazione della causa dell’evento — dipendente dall’allontanamento volontario del paziente — sia verosimile e intacchi la certezza probabilistica della domanda.

Secondo il principio della regolarità causale, ciascuno risponde delle conseguenze prevedibili della propria condotta. Il sanitario non avrebbe potuto prevedere che il paziente, dinanzi all’aggravarsi del dolore e al disfacimento del bendaggio, avrebbe omesso ogni cautela, riavvolgendo la garza a mo’ di laccio.

Sul piano soggettivo, la colpa grave va valutata ex ante, secondo la Sez. III n. 194 del 2024, e ricorre solo in presenza di una devianza macroscopica dai canoni di diligenza e perizia. La ricostruzione dei consulenti deriva da una lettura ex post dei fatti. Una medicazione e una detersione della ferita sono state effettuate; le condotte successive del medico evidenziano solerzia e zelo. La domanda è pertanto infondata e va rigettata, con liquidazione degli oneri difensivi in € 1.500,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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