Pensione privilegiata e missioni all’estero: no alla presunzione di nesso causale (Corte dei Conti Sez. III App. n. 52 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il regime probatorio di favore previsto dall’art. 603 d.lgs. n. 66/2010 e dagli artt. 1078 e 1079 d.P.R. n. 90/2010 riguarda esclusivamente la speciale elargizione e i benefici indennitari connessi all’esposizione a uranio impoverito e nanoparticelle di metalli pesanti, e non si estende alla pensione privilegiata. Quest’ultima resta disciplinata dagli artt. 64 e 67 d.P.R. n. 1092/1973 e richiede la prova che il servizio abbia costituito causa o concausa efficiente e determinante dell’infermità. Il criterio probabilistico e la presunzione di nesso causale elaborati in materia di patologie tumorali non sono invocabili per patologie di natura diversa, né valgono a sostituire il criterio rigoroso del nesso eziologico richiesto dalla disciplina pensionistica. Nel giudizio di appello contabile, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo in caso di motivazione assente o meramente apparente.

Il Fatto

Un militare aveva partecipato nel periodo giugno-novembre 1999 a missioni operative internazionali in teatri bellici, con impiego di ordigni esplosivi a emissione di uranio impoverito e polveri sottili. Nel 2013 era stato ricoverato per emiparesi destra e dimesso con diagnosi di multiple lesioni ischemiche emisferiche e tronco encefaliche, poi ascritte a Tab. A categoria 6ª dalla competente CMO. Transitato nei ruoli civili, presentava all’INPS istanza per il riconoscimento della pensione privilegiata. L’INPS, sulla base del parere negativo del CVCS, negava il trattamento per assenza di dipendenza da causa di servizio.

Il ricorso del militare era rigettato dalla Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia con sentenza n. 682/2022. L’appellante censurava l’applicazione degli artt. 64 e 67 d.P.R. n. 1092/1973 in luogo della normativa speciale in materia di missioni all’estero, sostenendo che il principio di precauzione avrebbe introdotto una presunzione di dipendenza, superabile solo con la prova di una causa estranea al servizio.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto esaminato il limite dell’art. 170 c.g.c., che nei giudizi pensionistici circoscrive l’appello ai motivi di diritto. Richiamando le Sezioni riunite nn. 10/QM/1998 e 10/QM/2000, la Corte ha ribadito che il motivo di diritto investe la portata dispositiva della norma, mentre le questioni medico-legali costituiscono questioni di fatto. Il difetto di motivazione è deducibile solo ove la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente; il Collegio ha comunque superato l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’INPS e deciso nel merito.

Nel merito, la Corte ha distinto nettamente i due piani. L’art. 603 d.lgs. n. 66/2010 e gli artt. 1078 e 1079 d.P.R. n. 90/2010 prevedono misure di sostegno e la speciale elargizione per il personale esposto a particolari condizioni ambientali od operative. Nessun richiamo, in tali norme, è contenuto alla pensione privilegiata, che resta regolata dalle relative disposizioni.

La Corte ha inoltre chiarito che le stesse norme speciali non eliminano il nesso causale: esse ammettono una dimostrazione in termini probabilistico-statistici, ma con riguardo alle patologie neoplastiche. Il Collegio ha richiamato Cass. sez. lav. n. 7409 del 2023 e Cass. sez. lav. n. 17017, nonché Cons. Stato n. 3886/2024, che confermano la sufficienza del criterio probabilistico ma sempre in rapporto a malattie tumorali.

Da qui la conclusione: la presenza di un rischio tipizzato dal legislatore non comporta l’automatica dimostrazione della dipendenza da causa di servizio ai fini pensionistici. Come già affermato dalla giurisprudenza contabile richiamata, la mera esposizione a metalli pesanti non integra il presupposto della pensione privilegiata, poiché occorre verificare che l’esposizione abbia costituito causa o concausa efficiente e determinante. L’appello è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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