Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel ricalcolo pensionistico contrattuale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 136 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico il soddisfacimento della pretesa dedotta in ricorso, accertato e non contestato dal ricorrente, fa venir meno l’interesse ad agire e determina l’improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse. Nella procedura di adeguamento del trattamento pensionistico conseguente ai rinnovi contrattuali, il Comune datore di lavoro è titolare di legittimazione passiva insieme all’INPS, quale ente cointeressato all’inserimento dei dati retributivi nella posizione assicurativa. Quando il giudizio sia stato proposto nei confronti di più ricorrenti e solo per taluni sussista la condizione di maturità per la decisione, va disposta la separazione dei giudizi, con rinvio a nuovo ruolo di quello non maturo.

Il Fatto

I ricorrenti, già dipendenti del Comune di Napoli e cessati dal servizio in date anteriori all’entrata in vigore del CCNL del 21 maggio 2018, relativo al periodo 2016-2018, chiedevano al giudice contabile la rideterminazione del trattamento pensionistico in applicazione degli artt. 62 e 65 del CCNL, con i conseguenti incrementi economici.

Si costituivano il Comune di Napoli, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e sostenendo la natura ordinatoria del termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 del CCNL, e l’INPS, che chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per avere già provveduto al ricalcolo e all’accredito degli arretrati.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico affronta anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune. La circolare INPS n. 26 del 13 febbraio 2019 attribuisce alla struttura territoriale che ha in carico la partita di pensione la competenza alla riliquidazione del trattamento a qualsiasi titolo. Gli enti datori di lavoro devono prendere in carico la posizione assicurativa e inserire un nuovo “ultimo miglio”, comunicando all’Istituto l’avvenuto aggiornamento delle posizioni dei dipendenti.

Da qui la conclusione che il Comune di Napoli è legittimato passivo, quale ente datore di lavoro e cointeressato alla procedura di adeguamento. Il ricalcolo materiale compete all’INPS, ma l’adempimento presuppone l’attività dell’ente.

Nel merito, il giudice rileva che l’INPS ha dedotto e comprovato di avere provveduto al ricalcolo della pensione e al pagamento di quanto dovuto per uno dei due ricorrenti, circostanza ammessa dallo stesso ricorrente. Ne deriva la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per essere venuto meno l’interesse ad agire.

Per la posizione della ricorrente, invece, la difesa deduce che alcun pagamento è stato effettuato sullo statino di febbraio 2024, contrariamente a quanto rappresentato dall’INPS nella memoria di costituzione. L’Istituto ha chiesto un rinvio per esaminare la documentazione relativa alla posizione dell’assicurata. Il giudizio che la riguarda non è dunque maturo per la decisione e va rinviato a nuovo ruolo, con autonomo numero di ruolo, disponendosi che l’INPS riferisca sull’avvenuta soddisfazione delle pretese.

Il giudice dispone pertanto la separazione dei giudizi. In ragione della novità del principio enunciato dalle SS.RR. con la decisione n. 1/QM/2021, le spese sono compensate nel rapporto processuale con il solo ricorrente la cui posizione è definita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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