Esclusività del dirigente medico e visite intramoenia fuori orario: confermata la condanna (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 22 del 12.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dirigente medico che abbia optato per il rapporto di lavoro esclusivo e sia stato autorizzato all’esercizio della libera professione intramoenia è tenuto al rispetto dei limiti dell’art. 15-quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992, che impone la prevalenza dell’attività istituzionale e lo svolgimento della privata fuori dall’orario di servizio. La violazione di tali obblighi rende sine titulo gli emolumenti accessori percepiti per l’esclusiva, senza che occorra provare l’effettiva sottrazione di energie lavorative all’amministrazione. Le visite eseguite in modo promiscuo, anche durante l’orario di lavoro o senza registrazione, integrano danno erariale, la cui quantificazione può fondarsi sulla regola del “più probabile che non” e sul criterio equitativo ex art. 1226 c.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un dirigente medico, all’epoca direttore di struttura complessa presso un’azienda ospedaliera, contestandogli un danno erariale di oltre 239.000 euro per aver svolto attività libero professionale in nero all’interno del nosocomio, in violazione della disciplina sul regime A.L.P.I.
La Sezione di primo grado, in parziale accoglimento, ha condannato il medico al pagamento di oltre 167.000 euro. L’appellante ha chiesto l’integrale riforma, censurando l’uso di calcoli statistici e presuntivi e rivendicando la piena spettanza delle indennità di esclusività.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello muove dalla cornice normativa dell’art. 15-quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992, che impone al dirigente in esclusiva la totale disponibilità per le funzioni dirigenziali e consente la libera professione solo in forma intramuraria, fuori dall’orario di servizio e nel rispetto della prevalenza dei volumi orari istituzionali.
Le risultanze dell’indagine penale riversate nel fascicolo di primo grado — dichiarazioni dei pazienti, tabulati delle intercettazioni telefoniche, riscontri sull’assenza di prenotazioni e pagamenti — delineano un quadro convergente della condotta dolosa tenuta dal sanitario, a fronte del quale la difesa non ha opposto una ricostruzione alternativa convincente.
Quanto alla seconda voce di danno, la Corte ritiene corretto l’uso della regola probatoria del “più probabile che non” vigente nel processo contabile: accertato l'”an” delle condotte, la valutazione prudenziale del “quantum” ai sensi dell’art. 1226 c.c., ancorata a un ragionevole criterio statistico, è immune da censure.
Sulle ulteriori voci, i giudici affermano che non occorre provare l’incidenza negativa dell’attività privata sugli obblighi istituzionali. Il quadro normativo e la contrattazione collettiva sono ancorati a veri e propri automatismi: l’esercizio della libera professione non autorizzata rende immediatamente sine titulo gli incentivi percepiti per l’esclusiva, a prescindere dall’effettiva sottrazione di energie lavorative (richiamate Sez. II app. n. 147/2020, n. 221/2022, n. 328/2023 e n. 271/2023).
Il principio non subisce eccezione quando il medico sia stato autorizzato all’intramoenia ma l’abbia svolta in modo incompatibile con i compiti di servizio: su 958 visite ALPI, solo 27 risultano correttamente timbrate. Sono dunque dovuti gli emolumenti accessori e i corrispettivi delle prestazioni svolte in orario di lavoro, senza ulteriore riduzione. Non sussistono i presupposti per il potere riduttivo. L’appello è respinto.
Nota della Redazione
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