Pensione di inabilità nel comparto scuola: verifica d’ufficio e onere probatorio (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 171 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel comparto Scuola, ai sensi dell’art. 17, comma 3, CCNL 2006-2009, l’amministrazione procede d’ufficio all’accertamento delle condizioni di salute prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza per malattia, al fine di stabilire l’eventuale assoluta e permanente inidoneità a proficuo lavoro. Qualora la commissione medica ne escluda la sussistenza, il dipendente ha interesse, senza necessità di istanza amministrativa, a contestare tale giudizio per ottenere la pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, previa risoluzione del rapporto. Sussiste la legittimazione passiva dell’I.N.P.S., competente all’erogazione, e del Ministero, competente sui provvedimenti incidenti sul rapporto. La domanda di accertamento del requisito sanitario non è preclusa dal giudicato formatosi su un distinto giudizio concernente l’assegno di invalidità, che presuppone un diverso requisito.
Il Fatto
Il ricorrente, collaboratore scolastico con rapporto a tempo indeterminato presso un istituto tecnico commerciale, riferisce di essere affetto da numerose patologie che, da luglio 2021, lo hanno costretto a lunghi e ripetuti periodi di malattia. Sottoposto a visita presso la Commissione Medica di Verifica, veniva riconosciuto temporaneamente non idoneo in modo assoluto al servizio per tre mesi; in sede di revisione la stessa Commissione esprimeva giudizio di inabilità assoluta a qualunque attività lavorativa, ma soltanto per un altro anno, con conseguente diniego della pensione di inabilità.
Il ricorrente, collocato in congedo per malattia senza retribuzione, ha adito la Corte dei conti chiedendo, anche mediante CTU, il riconoscimento del diritto al trattamento ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995. L’I.N.P.S. ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, l’inammissibilità per intervenuto giudicato e, in via subordinata, il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Giudice affronta anzitutto le eccezioni preliminari dell’Ente previdenziale. Richiamando l’art. 17, comma 3, CCNL del comparto Scuola, rileva che l’amministrazione procede d’ufficio alla verifica delle condizioni di salute del dipendente prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza. Ne deriva che, se la commissione medica esclude l’inidoneità permanente, sussiste l’interesse del lavoratore a contestare tale conclusione senza necessità di alcuna istanza amministrativa, nonché la legittimazione passiva dell’I.N.P.S. e del Ministero.
Quanto al dedotto giudicato, la Corte osserva che l’accertamento tecnico preventivo esperito dinanzi al giudice del lavoro riguardava l’assegno di invalidità, mentre la domanda proposta dinanzi alla Corte dei conti concerne il beneficio ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, che presuppone il diverso requisito della permanente inidoneità a proficuo lavoro. L’eccezione è quindi respinta.
Nel merito, il Giudice aderisce integralmente alle conclusioni del CTU, che ha escluso la sussistenza del requisito sanitario. La relazione è ritenuta ben argomentata e coerente con il quadro documentale: le singole infermità riscontrate, pur dotate di capacità invalidante, non determinano l’assoluta impossibilità di svolgere proficuo lavoro. In particolare, la patologia vertebrale presenta andamento discontinuo, la sindrome depressiva e la cardiopatia ipertensiva sono giudicate invalidanti ma non tali da integrare il requisito.
Il Giudice ritiene che residui in capo al ricorrente la capacità di essere adibito a mansioni che non comportino particolari sforzi fisici o situazioni stressogene. Quanto alle osservazioni difensive su un aggravamento successivo, rileva che il quesito al CTU atteneva alla sussistenza del requisito alla data del 10 giugno 2024, poiché oggetto del contendere era la correttezza del giudizio medico-legale a quella data. Nulla impedisce, in caso di ingravescenza, di ripresentare domanda. La consulenza di parte, fondata sul solo carattere irreversibile del quadro morboso, è giudicata insufficiente.
Il ricorso è pertanto rigettato. La complessità delle questioni giustifica la compensazione delle spese, mentre gli onorari del CTU sono posti a carico del ricorrente, parte soccombente.
Nota della Redazione
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