Partecipazioni indirette e onere di motivazione analitica nel TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 88 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il parere di conformità che la Corte dei conti rende ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 sull’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria, anche indiretta, investe la completezza e l’adeguatezza dell’istruttoria svolta dall’amministrazione procedente, non potendo risolversi in una cogestione dell’attività amministrativa. L’onere di motivazione analitica non è assolto dal rinvio per relationem alla documentazione predisposta dalla società partecipata: la deliberazione consiliare deve esplicitare, sia pure in via sintetica, le condizioni legittimanti e i contenuti cruciali della scelta, con autonoma valutazione. Ai sensi degli artt. 4 e 5 del TUSP, l’ente locale deve dare conto dell’indispensabilità e dell’infungibilità dell’ulteriore acquisizione, della sostenibilità finanziaria, della convenienza economica e della compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato. L’acquisizione di nuove partecipazioni pubbliche è ammessa solo in via eccezionale e incontra il limite del divieto posto dall’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP.

Il Fatto

Un Comune socio di una società interamente pubblica, affidataria in house della gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale, approva con deliberazione consiliare l’operazione con cui la partecipata acquisirebbe la totalità delle quote di una società privata, dando mandato al Sindaco di esprimere voto favorevole in assemblea condizionatamente al parere di conformità della Corte dei conti. L’operazione è prospettata come rinforzamento industriale del gestore pubblico.

La deliberazione consiliare, unitamente alla documentazione trasmessa dalla società, è inviata alla competente Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016. Il progetto prevede, in via preliminare, una scissione parziale proporzionale di una seconda società del gruppo privato, destinata a conferire il ramo d’azienda operativo alla società target.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal nuovo assetto dell’art. 5 TUSP, come novellato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, che assegna alla Corte dei conti un controllo di conformità dell’atto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Il parametro di scrutinio è la completezza e l’affidabilità dell’istruttoria, non la sostituzione della Corte nelle scelte di amministrazione attiva.

Il Collegio rileva anzitutto un difetto di determinatezza dell’oggetto: la deliberazione autorizza l’acquisto delle quote di una singola società, mentre la documentazione fa riferimento a un gruppo composto da due società funzionalmente connesse e a un progetto di scissione. Restano così ambigui il perimetro e i costi dell’operazione.

La deliberazione risulta carente di motivazione: i presupposti giustificativi sono rinviata integralmente ad altro provvedimento e alla documentazione allegata, senza che il Comune individui gli aspetti strategici e qualificanti della scelta. Il rinvio per relationem è ammesso solo se accompagnato dall’esplicitazione, anche sintetica, delle condizioni legittimanti, da sottoporre ad autonoma valutazione.

Sul piano dei vincoli di scopo e di attività degli artt. 4 e 5 TUSP, il Comune ha già utilizzato lo strumento societario con la partecipata affidataria del servizio: l’ulteriore acquisizione non è sorretta da alcuna dimostrazione di indispensabilità e infungibilità. L’operazione, per come prospettata, appare inoltre volta a conseguire risparmi mediante affidamenti diretti in luogo di procedure a evidenza pubblica, profilo che solleva criticità sotto il versante concorrenziale e degli aiuti di Stato, cui l’atto dedica argomentazioni non esaustive.

Quanto alla sostenibilità finanziaria, la deliberazione non indica l’ammontare del corrispettivo né l’esposizione che graverebbe sulla partecipata, limitandosi ad affermare che l’operazione non comporta onere o rischio per il Comune in quanto partecipazione indiretta. La Sezione osserva che le risorse della società in house sono risorse pubbliche e che la stessa non può essere gravata di passività estranee all’interesse pubblico affidato alla sua cura. Da qui la non conformità del provvedimento e dell’operazione alle norme del d.lgs. n. 175/2016, con particolare riferimento all’art. 5 e al divieto dell’art. 20, comma 2, lett. c).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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