Responsabilità contabile e verifica dell’iban tra dirigenti e delegati alla firma (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 21 del 12.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La verifica della correttezza dell’iban del beneficiario indicato in un mandato di pagamento non rientra nei compiti di controllo del direttore generale, né del suo delegato alla firma, quando il documento contabile rechi coerentemente il creditore cedente e l’atto di liquidazione abbia già recepito l’errore. Le censure di responsabilità organizzativa a carico del vertice amministrativo devono essere specifiche e provate, non potendosi desumere dal solo ruolo ricoperto. Il termine di 120 giorni per il deposito dell’atto di citazione contabile, posto a pena di decadenza, è prorogabile solo mediante il procedimento dell’art. 68, comma 3, c.g.c., che non può operare una volta spirato il termine dell’art. 67, comma 5, c.g.c.. Ogni valutazione sulla validità degli atti processuali, anche preprocessuali, spetta al Collegio in sede di giudizio, non essendosi formato alcun giudicato sull’ordinanza del giudice designato che neghi la proroga.
Il Fatto
Cinque dipendenti di un ateneo siciliano erano chiamati a rispondere del danno erariale di oltre 856.000 euro, corrispondente al 21° stato di avanzamento lavori di un appalto, pagato dall’amministrazione su un conto diverso da quello del creditore cessionario. Il secondo esborso, imposto da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca cessionaria, aveva definitivamente consolidato il pregiudizio.
La Procura regionale aveva imputato le condotte in via parziaria: il 40% al responsabile dell’area lavori che aveva vidimato la fattura ed emesso la liquidazione, il 15% a ciascuno degli altri. La Sezione territoriale aveva dichiarato inammissibile la citazione verso tre convenuti per tardività, assolto il direttore generale e condannato solo il responsabile dell’area tecnica. La Procura generale ha proposto appello principale; quattro convenuti hanno resistito con appelli incidentali.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha anzitutto respinto il motivo sull’art. 68, comma 3, c.g.c. Il termine di 120 giorni per il deposito della citazione decorre dal perfezionamento della notificazione dell’invito a dedurre all’ultimo invitato. Nel computo rilevano la sospensione straordinaria dei termini processuali e la proroga introdotta dalla normativa emergenziale, oltre alla sospensione feriale. L’istanza di proroga era stata depositata quando il termine era ormai spirato, sicché la previsione dell’art. 68 non poteva più trovare applicazione.
Priva di fondamento è risultata anche la tesi del giudicato formatosi sull’ordinanza del giudice designato. Il Collegio ha ribadito che il controllo di regolarità e validità degli atti processuali, anche di quelli preprocessuali, compete esclusivamente al giudice del merito, nel contraddittorio tra le parti, essendo il giudizio la sede naturale di tale verifica.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato l’assoluzione del direttore generale. Le contestazioni di responsabilità organizzativa, commissiva e omissiva, sono apparse generiche e sfornite di prova, non essendo dimostrato in concreto come le scelte organizzative abbiano inciso sulla vicenda. Il Collegio ha escluso che rientri tra i compiti del vertice, o del suo delegato, la verifica dell’iban trascritto nel mandato.
Sul punto la motivazione richiama un principio di legittimità: nella cessione del credito non confligge con l’effetto traslativo l’accreditamento sul conto del cedente in favore della banca cessionaria. Il mandato riportava correttamente il creditore cedente, l’iban era già errato nell’atto di liquidazione e nella fattura, e nessun terzo riscontro documentale consentiva di rilevare l’errore. Il motivo è stato respinto.
L’appello incidentale del responsabile dell’area tecnica è stato rigettato. La prescrizione decorre dal consolidamento del danno, avvenuto col secondo pagamento in favore della banca, quando il recupero verso la cedente era ormai precluso dalla cessione del ramo d’azienda. Il potere riduttivo è stato negato: l’esborso non poteva essere gestito con noncuranza e, avvedutosi dell’errore, il responsabile non si era tempestivamente attivato per il recupero. Spese compensate per tre appellanti incidentali; spese legali liquidate al direttore generale a carico dell’ateneo.
Nota della Redazione
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