Spese legali a carico INPS per riliquidazione solo dopo il ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 72 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta riliquidazione della prestazione pensionistica non preclude la condanna dell’Istituto previdenziale al rimborso delle spese legali. Il principio della soccombenza virtuale impone di valutare la fondatezza dell’iniziale prospettazione del ricorrente e il comportamento processuale della parte convenuta. L’Ente che adotta i dovuti atti solo dopo l’avvio dell’azione giudiziaria, pur essendo stato più volte sollecitato dall’interessato, è tenuto al pagamento dei compensi di lite in favore della controparte. La condanna presuppone l’accertamento che la pretesa avanzata con il ricorso fosse fondata e che l’inerzia dell’Istituto abbia reso necessario il giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri e titolare di trattamento di quiescenza ordinario diretto dal 01.07.2005, ha convenuto in giudizio l’INPS davanti alla Corte dei conti chiedendo la riliquidazione della prestazione, con interessi e rivalutazione, a seguito dell’attribuzione della pensione privilegiata disposta con decreto dirigenziale del Ministero della Difesa n. 1099 del 16.11.2017.
L’infermità era stata accertata dalla C.M.O. di Cagliari con verbale n. 162288 del 04.07.2017 e ascritta all’8° categoria tabellare di cui al d.P.R. n. 915 del 1978. Il provvedimento era stato trasmesso all’Istituto con nota del 16.11.2017, ma l’Ente era rimasto immotivatamente inerte, nonostante i solleciti. Il ricorrente ha domandato anche il risarcimento dei danni da condotte inadempienti. L’INPS, costituendosi, ha rappresentato di aver provveduto alla riliquidazione con indicazione degli importi da corrispondere con la rata di novembre 2023, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico rileva che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria da cui era insorta la controversia. Essendo stato dato seguito alla pretesa avanzata con il ricorso, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti.
La questione si concentra sui compensi di lite. L’INPS si è determinato ad adottare i dovuti atti di riliquidazione solo dopo l’avvio dell’azione davanti alla Corte, nonostante l’interessato ne avesse fatto più volte richiesta. Il dato temporale è decisivo: la condotta dell’Ente non è anteriore alla controversia, ma successiva alla sua instaurazione.
Su questa base il giudice applica il principio della soccombenza virtuale, considerata la fondatezza dell’iniziale prospettazione del ricorrente. La cessazione della materia del contendere non equivale a un esito neutro sul piano delle spese: se la pretesa era fondata e l’inerzia della controparte ha reso necessario il ricorso, la parte convenuta resta virtualmente soccombente.
La Corte condanna pertanto l’INPS al rimborso delle spese di assistenza legale, liquidate in euro 2.000,00, respingendo implicitamente la richiesta di compensazione. Il dispositivo dichiara la cessazione della materia del contendere e fissa in sessanta giorni dall’udienza il termine per il deposito della sentenza.
Nota della Redazione
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