Nessun provvedimento sul parere TUSP per società già costituita (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 15 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall’art. 11 della legge 5 agosto 2022 n. 118, ha per oggetto l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di una partecipazione e si configura come controllo preventivo, incidendo su un atto già perfetto attraverso un impedimento temporaneo alla sua esecuzione. La funzione è esercitabile solo finché all’atto deliberativo non abbia fatto seguito l’attuazione societaria: ove la società sia già costituita o la partecipazione già acquisita, la verifica della Corte prosegue nell’esercizio delle altre funzioni di controllo. Ne consegue che la Sezione dichiara il non luogo a provvedere sul decreto che autorizza la partecipazione a una delibera societaria e la stipula del contratto, adottato e trasmesso dopo il perfezionamento dell’operazione, in violazione del termine procedimentale dell’art. 5, comma 3, TUSP.
Il Fatto
Il Direttore Generale di un Istituto Zooprofilattico Sperimentale trasmetteva alla Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, un proprio decreto con il quale autorizzava l’adesione dell’Ente a un Gruppo di Azione Locale costituendo una società consortile a responsabilità limitata, con versamento della quota di partecipazione e sottoscrizione dell’atto costitutivo.
La nota di trasmissione è del 21 novembre 2023; l’atto è pervenuto alla Sezione il 24 novembre successivo. La stipulazione dell’atto costitutivo era però prevista, e avvenne, il 15 novembre 2023. Il decreto direttoriale richiamava un precedente provvedimento con cui la Direzione generale aveva autorizzato l’adesione al partenariato. La Sezione era chiamata a stabilire se il decreto rientrasse nel perimetro applicativo del controllo e se, in caso affermativo, sussistessero i presupposti per l’esame nel merito.
La Motivazione della Corte
Sul piano soggettivo il Collegio afferma la propria competenza: l’Ente rientra tra le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), TUSP, che rinvia all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, ove sono menzionate le amministrazioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale. La circoscrizione territoriale su più regioni non esclude l’attrazione alla Sezione regionale, non ricorrendo i parametri di competenza delle Sezioni riunite.
La Corte ricostruisce la natura della funzione richiamando il precedente nomofilattico delle Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG: la pronuncia esitante nel parere dell’art. 5, comma 4, TUSP postula una peculiare attività di controllo, estranea alla funzione consultiva, avente ad oggetto un atto già perfetto ed efficace, con impedimento temporaneo alla sua esecuzione. Le stesse Sezioni riunite, con la successiva deliberazione 18/SSRRCO/PASP/2023, hanno precisato che tale funzione può essere esercitata solo con riguardo ad atti deliberativi non ancora attuati, proseguendo altrimenti la Corte nell’esercizio delle altre funzioni di controllo.
Sul piano oggettivo il Collegio perviene a conclusioni opposte rispetto alla competenza. Il decreto direttoriale non presenta i contenuti tipici dell’atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni: si limita ad autorizzare la partecipazione alla delibera societaria e la stipula dell’atto, presupponendo già formata la volontà dell’Ente, che per legge deve essere consacrata in una deliberazione dell’organo amministrativo. Difetta la valutazione e l’approvazione del contenuto dell’atto di diritto privato a opera dell’organo competente.
Inoltre l’operazione risulta già perfezionata: il Gruppo di Azione Locale si è costituito il 15 novembre 2023, mentre l’atto è pervenuto alla Corte il 24 novembre 2023. La deliberazione di conformità sarebbe quindi inutiliter data. L’Ente, prima di stipulare, avrebbe dovuto attendere l’esito del controllo o il decorso del termine di sessanta giorni. Per questi motivi il Collegio dichiara il non luogo a provvedere, restando ferme le altre funzioni di controllo, tra cui quella sui piani annuali di revisione delle partecipazioni ex art. 20 TUSP.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.