Il patteggiamento con pene accessorie fonda il danno all’immagine erariale (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 2 del 04.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche dopo le modifiche introdotte dall’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 150/2022, costituisce presupposto valido per l’esercizio dell’azione di responsabilit\u00e0 contabile per danno all’immagine della pubblica amministrazione. La novella ha limitato l’efficacia di giudicato e la valenza probatoria autonoma del patteggiamento, ma non ha inciso sul quadro normativo che equipara quella pronuncia alla condanna quando siano irrogate pene accessorie; in tal caso la disposizione extra-penale di equiparazione resta applicabile. Il giudice contabile pu\u00f2 fondare il proprio convincimento sugli elementi probatori acquisiti nel procedimento penale, anche se definito ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., purch\u00e9 il convenuto non offra specifica prova contraria. Il danno all’immagine resta liquidato secondo equit\u00e0, con il duplum del prezzo o del profitto del reato quale parametro di riferimento e non come automatica coincidenza.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana citava in giudizio un dipendente pubblico chiedendone la condanna al pagamento di euro 70.000,00 a titolo di danno all’immagine, oltre rivalutazione e interessi, in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della sua articolazione territoriale. Il presupposto era una sentenza di patteggiamento resa dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, divenuta irrevocabile, con la quale erano state applicate pene accessorie.
La Sezione giurisdizionale di primo grado, con sentenza n. 137/2023, aveva accolto la domanda liquidando equitativamente il danno in euro 70.000,00. L’appellante impugnava la decisione deducendo due motivi: l’assenza del presupposto della condanna definitiva per effetto della nuova formulazione dell’art. 445 cod. proc. pen. e l’erronea quantificazione del danno.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ricostruisce il fondamento del danno all’immagine muovendo dall’art. 97 Cost. e dal pregiudizio arrecato al rapporto di affidamento nelle istituzioni dal dipendente infedele, con richiamo a Corte cost. n. 123/2023.
Sul primo motivo la Corte osserva che la modifica dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. ha eliminato il riferimento all’art. 653 cod. proc. pen. e ha definito la irrilevanza probatoria del patteggiamento nei giudizi diversi da quello penale, in attuazione dell’art. 1, comma 10, lett. a), legge delega n. 134/2021. Tale limitazione non comporta per\u00f2 che la pronuncia sia inutilizzabile nel processo contabile: il legislatore ha previsto un regime di circolazione degli elementi probatori tra i diversi plessi giurisdizionali, per non disperdere l’attivit\u00e0 compiuta.
Il passaggio decisivo \u00e8 il secondo capoverso della norma novellata, che esclude gli effetti delle disposizioni extra-penali equiparative quando non siano applicate pene accessorie e li ammette quando queste siano irrogate. Poich\u00e9 nel caso concreto le pene accessorie erano state comminate, il patteggiamento resta equiparabile alla sentenza di condanna per gli effetti richiesti dall’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 e dagli artt. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994 e 51, comma 7, cod. giustizia contabile. La Corte richiama in termini Sezione I app. n. 25/2023 e Sezione II app. n. 279/2023.
Sul secondo motivo la Sezione conferma la liquidazione, ricordando che ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge n. 190/2012 l’entit\u00e0 del danno si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma o del valore delle utilit\u00e0 illecitamente percepite; il duplum non coincide necessariamente con la somma equivalente al profitto del reato e la liquidazione resta equitativa ex art. 1226 cod. civ. La gravit\u00e0 e la reiterazione delle condotte, protrattesi nel tempo, giustificano la conferma della somma liquidata. L’appello \u00e8 pertanto rigettato, con condanna alle spese di giustizia.
Nota della Redazione
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