Violazione obbligo esclusività docente tempo pieno e prova del danno da disservizio (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 38 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’obbligo di esclusività da parte del docente universitario a tempo pieno, che abbia assunto di fatto l’amministrazione di una società di capitali con scopo di lucro, integra responsabilità amministrativa per danno erariale. La relativa pretesa non è però integralmente risarcibile: il danno da differenziale retributivo tra trattamento di tempo pieno e trattamento di tempo definito non può essere desunto in re ipsa dallo svolgimento di incarichi extraistituzionali non autorizzabili. Esso deve essere specificamente allegato e provato dall’organo requirente, che è onerato di dimostrare, ex art. 2697, comma 1, cod. civ., la minore resa quantitativa e qualitativa del servizio. Resta invece dovuto, e va confermato, il risarcimento del danno da mancato riversamento dei compensi extraistituzionali percepiti senza autorizzazione, quantificato al lordo delle ritenute fiscali ai sensi dei principi espressi dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 13/2021/QM.

Il Fatto

La vicenda riguarda un professore ordinario a tempo pieno di un ateneo siciliano, chiamato a rispondere del danno erariale cagionato all’amministrazione di appartenenza per avere, nel periodo ottobre 2010 – ottobre 2017, svolto attività di amministratore di fatto di una società di ingegneria, in violazione dell’obbligo di esclusività proprio del regime di tempo pieno.

L’iniziativa della Procura regionale traeva origine da una segnalazione di danno proveniente dall’autorità giudiziaria penale, nell’ambito di un procedimento per truffa in danno dello Stato. La Procura contestava due voci di danno: l’indebita erogazione dell’intero trattamento economico di professore a tempo pieno e il mancato riversamento dei compensi percepiti dalla società per l’attività esterna non autorizzata. La Sezione di primo grado, disattesa l’eccezione di prescrizione, condannava il docente per la sola indennità di esclusività e per i compensi non riversati. Il docente propone appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione. L’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 fissa il termine quinquennale dalla data del fatto dannoso ovvero, in caso di occultamento doloso, dalla data della sua scoperta. La Corte coordina la norma con l’art. 2935 cod. civ. e con l’art. 2941, comma 1, n. 8, cod. civ., e ritiene sufficiente, ai fini dell’occultamento, anche un semplice comportamento omissivo relativo a un atto dovuto, rilevante sul piano oggettivo come impossibilità per l’amministrazione di conoscere il danno.

Nel caso concreto ricorrono entrambi i profili. Sul piano oggettivo, il docente aveva l’obbligo di informare il datore di lavoro degli incarichi ricevuti, in forza dei doveri di correttezza e buona fede e dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001. Sul piano soggettivo, l’ateneo non era in grado di conoscere l’attività esterna a causa delle reiterate autodichiarazioni non veritiere rese dal docente. La scoperta del danno coincide con la comunicazione trasmessa dall’autorità penale in data 25 agosto 2017, rispetto alla quale la pretesa è tempestiva.

Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, l’art. 11 d.P.R. n. 382/1980 e l’art. 6, comma 9, legge n. 240/2010, che sancisce l’incompatibilità della posizione del professore con l’esercizio del commercio e dell’industria. L’assunzione di incarichi di amministratore in società di capitali è incompatibile con lo status di docente, a maggior ragione se a tempo pieno.

Le difese fondate sull’art. 11, comma 5, d.P.R. n. 382/1980 e sull’art. 6, comma 10, legge n. 240/2010 sono respinte: le prestazioni non erano rese in proprio in favore di un ente pubblico, ma per il tramite di una società privata con scopo di lucro, titolare del rapporto contrattuale con la committente pubblica.

La Corte accoglie invece il motivo sulla mancata prova del danno da differenziale retributivo. In linea con la più recente giurisprudenza contabile, la sussistenza del danno conseguente alla violazione dell’obbligo di esclusività non può essere desunta automaticamente dallo svolgimento di incarichi non autorizzabili, ma deve essere oggetto di specifica allegazione e prova. La Procura non ha dimostrato la minore resa del servizio, mentre risulta documentato il corretto svolgimento dell’attività accademica. La statuizione di condanna per l’importo di euro 213.529,06 va pertanto annullata.

Resta confermata la condanna al pagamento di euro 96.945,38 per il mancato riversamento dei compensi, quantificati al lordo delle ritenute in applicazione dei principi delle Sezioni riunite n. 13/2021/QM, che escludono ogni compensatio obliqua. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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