Debito di vigilanza e non di custodia: improcedibile il giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 267 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di conto davanti alla Corte dei conti, l’obbligo del dipendente di rendere il conto giudiziale sussiste soltanto quando ricorra un debito di custodia, identificato dalla gestione di cassa o di magazzino con esistenze iniziali e rimanenze finali e con movimentazione di beni in carico e scarico. Il consegnatario per debito di vigilanza, cui sono assegnati beni eterogenei, anche a carattere durevole, destinati all’uso presso le articolazioni dell’ente, è qualificabile agente amministrativo e non è tenuto alla resa del conto. In mancanza di un effettivo debito di custodia, il giudizio di conto è improcedibile e gli atti vanno restituiti all’Amministrazione.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un dipendente di un Comune, chiamato a rispondere in qualità di consegnatario di beni per l’esercizio finanziario 2020. Il conto giudiziale era stato presentato dallo stesso dipendente in relazione a beni mobili di pertinenza dell’ente locale, con riferimento a un presunto debito di custodia sui beni medesimi.
Il Magistrato istruttore, nella propria relazione, dubita della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura Regionale, depositate le conclusioni ex art. 148, comma 3, c.g.c., chiede la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il Pubblico Ministero concorda, instando per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione qualificatoria centrale: la distinzione tra consegnatari di beni mobili per debito di custodia, qualificabili agenti contabili e obbligati alla resa del conto giudiziale, e consegnatari per debito di vigilanza, qualificabili agenti amministrativi e non obbligati alla resa. Lo spartiacque, afferma la Corte, è individuato esclusivamente nella gestione tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali.
Da tale presupposto discende che l’obbligo di resa del conto, anche negli Enti locali, ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, non può prescindere dall’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia. Ne è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative, la cui complessiva movimentazione dell’esercizio deve transitare nel conto.
La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio. La Corte richiama la consolidata giurisprudenza contabile, menzionando numerose pronunce della Sezione Giurisdizionale Centrale, delle Sezioni per il Veneto e l’Abruzzo e della stessa Sezione Piemonte.
Nel caso concreto, la gestione non riguarda beni per i quali sia previsto un debito di custodia: il conto è meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni del Comune e riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente, assoggettati a mero debito di vigilanza. Non emergendo dagli atti una tipica gestione di cassa o di magazzino, il Collegio esclude l’obbligo di resa del conto e dichiara l’improcedibilità del giudizio, con restituzione del conto all’Amministrazione.
Nota della Redazione
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