Colpa grave del medico e potere riduttivo nel danno erariale indiretto (Corte dei Conti Sez. I App. n. 93 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel danno erariale indiretto il termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità decorre dalla data del pagamento effettuato dall’amministrazione al terzo danneggiato, dovendosi distinguere il perfezionamento dell’obbligazione risarcitoria dalla concretezza e attualità del danno. Il periodo di sospensione ope legis dei termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, disposto dall’art. 85, comma 4, del decreto-legge n. 18/2020 dall’8 marzo al 31 agosto 2020, opera anche nel giudizio contabile, per 176 giorni. La nozione di colpa grave introdotta dalla legge n. 1/2026, incentrata sulla violazione manifesta delle norme di diritto, non esonera i sanitari da responsabilità e ricomprende la violazione degli obblighi di diligenza e perizia, delle buone pratiche cliniche e delle linee guida. Il potere riduttivo, divenuto obbligatorio per i giudizi pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato, va esercitato entro il limite del 30 per cento del pregiudizio accertato e del doppio del corrispettivo percepito.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla malpractice medica che avrebbe cagionato il decesso di una paziente sottoposta a intervento di mastectomia bilaterale presso una struttura sanitaria pubblica. L’azienda ospedaliera, al fine di ristorare gli eredi, stipulava una transazione e versava loro, con mandato del 20 febbraio 2018, l’importo derivante dal sistema di massimale aggregato.
Accertata la responsabilità in primo grado, il primario e la medico specialista proponevano appello principale e incidentale. La questione centrale attiene alla prescrizione dell’azione erariale e alla imputazione soggettiva per colpa grave, con richiesta di applicazione della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 1/2026.
La Motivazione della Corte
Sul piano preliminare il Collegio esclude la violazione dell’art. 112 c.p.c., reputando che il giudice di primo grado abbia deciso entro i limiti della domanda, concentrata sulle modalità di gestione degli ambulatori e sulle prescrizioni successive all’intervento. La corrispondenza tra chiesto e pronunciato implica soltanto il divieto di attribuire un bene non richiesto e non impedisce un’autonoma qualificazione giuridica dei fatti.
Quanto alla prescrizione, il Collegio individua il dies a quo nella data del mandato di pagamento del 20 febbraio 2018, in conformità alla disciplina delle Sezioni Riunite, secondo cui la concretezza del danno indiretto coincide con il pagamento al terzo danneggiato. A tale termine va aggiunto il periodo di sospensione ope legis di 176 giorni, dall’8 marzo al 31 agosto 2020, previsto dall’art. 85, comma 4, del decreto-legge n. 18/2020, con conseguente tempestività degli atti istruttori.
Nel merito, la Corte accoglie l’appello del primario per difetto di nesso causale. Il giudizio controfattuale non consente di affermare che una migliore organizzazione del reparto avrebbe impedito l’evento, né risultano accertate omissioni di vigilanza su specifiche condotte dei medici sottordinati.
Respinge invece le censure sul principio del contraddittorio e conferma la colpa grave della specialista, che non avrebbe prescritto gli approfondimenti diagnostici necessari, con ritardo nell’avvio della chemioterapia e riduzione della sopravvivenza stimata. Le conclusioni del CTU e del collegio medico-legale, concordanti, inducono a reputare superflua la consulenza richiesta in appello.
La Corte reputa che la nuova nozione di colpa grave, ancorata alla violazione manifesta delle norme di diritto, non escluda dalla responsabilità i sanitari e ricomprenda la violazione degli obblighi di diligenza e perizia, degli art. 1176, comma secondo, e 2104 cod. civ., nonché delle buone pratiche cliniche. In applicazione del nuovo potere riduttivo, divenuto obbligatorio, l’importo a carico della specialista è rideterminato in 13.500 euro, pari al 30 per cento della somma fissata in primo grado.
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Nota della Redazione
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