Amministratore di fatto e giurisdizione contabile per indebita percezione di contributi AGEAtra (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 87 del 06.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, ai fini del radicamento della giurisdizione contabile, ciò che rileva è il petitum sostanziale, da identificarsi in funzione della causa petendi e dei fatti allegati. Quando la Procura prospetti l’indebita percezione di contributi pubblici, è sufficiente la dedotta illegittimità della percezione per rafforzare il rapporto di servizio con l’amministrazione erogatrice, senza che occorra l’effettiva spendita difforme delle somme. La verifica sull’esistenza in concreto dell’ingerenza gestoria dell’amministratore di fatto non è questione di giurisdizione, ma attiene al merito dell’illecito contabile.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio plurimi soggetti per il danno erariale cagionato all’AGEA mediante l’indebita percezione di contributi pubblici per l’agricoltura, negli anni 2011-2015, per complessivi euro 1.900.099,00. Il meccanismo si fondava su operazioni cartolari circolari di cessione di agrumi, finalizzate a creare volumi produttivi fittizi e a presentare documenti di spesa falsi.
Con la sentenza n. 257/2023, la Sezione giurisdizionale per la Sicilia dichiarava il difetto di giurisdizione nei confronti di un convenuto, ritenuto non provato amministratore di fatto dei consorzi, condannando invece gli altri al risarcimento. Avverso tale pronuncia la Procura proponeva appello principale; gli altri soggetti proponevano appelli incidentali.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha affermato che il primo giudice ha errato nel soffermarsi sulla sussistenza “in concreto” degli indici rivelatori del ruolo di amministratore di fatto, quando invece la cautela della giurisdizione impone una valutazione “in astratto”. Le Sezioni Unite insegnano che il petitum sostanziale va identificato in funzione della causa petendi e della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.
A tal fine non è indispensabile un utilizzo difforme della risorsa rispetto alla destinazione, ma è sufficiente che il beneficiario l’abbia illegittimamente percepita. La mera prospettazione dell’indebita percezione radica il rapporto di servizio e, dunque, la giurisdizione contabile. Quest’ultima è stata pertanto affermata anche nei confronti del convenuto.
Nel merito, la Corte ha confermato il dolo e la piena responsabilità. Il convenuto, amministratore formale di un consorzio fino al 2010, è emerso come dominus della vicenda: interveniva nelle verifiche della Guardia di finanza, gestiva i rapporti con i fornitori e la stampa, sovrintendeva alla contabilità di tutte le società, ed era riconosciuto dai terzi quale punto di riferimento. Decisivi gli elementi delle intercettazioni, della sentenza penale n. 670/2023 e la dichiarazione di fallimento in estensione respinta, che confermavano l’amministratore di fatto quale promotore del sodalizio.
Quanto alla prescrizione, l’esordio del termine non va ancorato alla data dei singoli esborsi, essendo configurabile l’occultamento doloso del danno; si differisce pertanto al momento della scoperta, individuato nel 24 febbraio 2017. L’azione risulta tempestiva anche per gli effetti interruttivi delle costituzioni in mora. Infondata anche l’eccezione di inammissibilità dell’appello, non essendovi alcuna cristallizzazione delle responsabilità altrui, trattandosi di obbligazione solidale.
Nota della Redazione
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