Dirigenti scolastici cessati: aumenti contrattuali computabili nella pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 95 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione parte fissa previsti dal contratto collettivo nazionale relativo all’Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti scolastici comunque cessati dal servizio durante la vigenza del triennio contrattuale. L’art. 40, comma 3, del CCNL, nell’estendere per intero i benefici economici ai pensionati, deroga al criterio di determinazione della pensione fondato sulla retribuzione percepita l’ultimo giorno di servizio, di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973. Ne consegue il diritto alla riliquidazione della pensione con il computo degli aumenti decorrenti anche da epoche successive alla cessazione dal servizio.

Il Fatto

La ricorrente, dirigente scolastica dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è cessata dal servizio in quiescenza dall’1.9.2017. Ha chiesto la riliquidazione del trattamento di pensione in applicazione degli aumenti contrattuali disposti dal CCNL Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, stipulato l’8 luglio 2019.

In particolare ha domandato il computo integrale dei miglioramenti economici previsti dall’art. 39 del Contratto, sia per lo stipendio tabellare sia per la retribuzione di posizione parte fissa, e, a norma dell’art. 40, anche degli incrementi degli anni successivi alla data di cessazione dal servizio. L’INPS, intervenuto il ricalcolo, ha chiesto la cessata materia del contendere; il Ministero ha contestato il diritto agli aumenti successivi al collocamento in pensione.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda l’ambito applicativo dell’art. 40 del CCNL, che disciplina gli effetti dei nuovi trattamenti economici. Il comma 1 stabilisce che le retribuzioni risultanti dall’applicazione dell’art. 39 hanno effetto sul trattamento di quiescenza; il comma 2 estende gli effetti alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

Il comma 3 è decisivo. Esso prevede che i benefici economici abbiano effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del triennio contrattuale, alle scadenze e negli importi previsti. Per l’avverbio “integralmente” il giudice ha ritenuto che siano stati estesi per intero e senza distinzione i trattamenti economici dell’art. 39, inclusi tutti gli incrementi successivi alla data di collocamento a riposo.

Il Collegio ha quindi affermato che, in deroga al criterio dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, il contratto collettivo ha introdotto una specifica clausola attributiva dei miglioramenti anche al personale collocato a riposo durante la vigenza contrattuale: a tali limitati fini il pensionato è considerato come ancora in servizio. La conclusione è confortata dal richiamo a Corte dei Conti, Sez. giur. Trentino Alto Adige – Trento n. 29 del 12.6.2023 e Sez. giur. Abruzzo n. 109 del 20.9.2022.

La seconda parte del comma 3 conferma la lettura: la limitazione degli effetti ai soli scaglionamenti maturati alla data di cessazione opera per il trattamento di fine rapporto, l’indennità di buonuscita e di anzianità, l’indennità sostitutiva di preavviso e quella dell’art. 2122 cod. civ., ma non per il trattamento di quiescenza. Il giudice richiama in tal senso Corte dei Conti, Sez. giur. Sardegna n. 37 del 14.3.2023, Sez. giur. Campania n. 366 del 12.6.2023 e n. 466 del 24.7.2023.

Poiché la ricorrente è cessata dal servizio l’1.9.2017, durante la vigenza contrattuale, il ricorso è stato accolto con riconoscimento del diritto alla rideterminazione della pensione e al computo degli incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione parte fissa con decorrenza dal 1° gennaio 2018 e dal 31 dicembre 2018. Sui maggiori ratei spettano interessi legali e rivalutazione, secondo gli indici Istat. Le spese sono state compensate per la complessità giuridica della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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