Imposta di soggiorno e giurisdizione contabile dopo la novella 2020 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 31 del 23.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’introduzione del comma 1-ter dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 ad opera dell’art. 180 del d.l. n. 34/2020, il gestore della struttura ricettiva è qualificato responsabile d’imposta, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo. Tale qualificazione, resa applicabile anche ai fatti anteriori al 19 maggio 2020 dall’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, esclude la configurabilità del rapporto di servizio e del maneggio di denaro pubblico. Il gestore non è più agente contabile e la controversia sul mancato versamento dell’imposta di soggiorno appartiene alla giurisdizione del giudice tributario. La Corte dei conti dichiara conseguentemente il proprio difetto di giurisdizione.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio la società che gestiva una struttura alberghiera in Roma, dichiarata fallita, insieme ai tre amministratori unici che si sono succeduti, chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale per l’omesso riversamento al Comune dell’imposta di soggiorno riscossa nei trimestri 2018 e 2019, per un importo complessivo di euro 339.228,94.

La società in fallimento e uno degli amministratori si sono costituiti eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario, alla luce della novella del 2020 e della sua interpretazione autentica. Roma Capitale è intervenuta a sostegno della tesi attorea. Gli altri due amministratori non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’eccezione di giurisdizione e ricostruisce il quadro normativo. L’imposta di soggiorno è disciplinata dall’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 e dal contributo di soggiorno di cui all’art. 14, comma 16, lett. e), del d.l. n. 78/2010. Il comma 1-ter aggiunto dall’art. 180 del d.l. n. 34/2020 qualifica espressamente il gestore della struttura ricettiva come responsabile del pagamento, con diritto di rivalsa, e richiama il sistema sanzionatorio del d.lgs. n. 471/1997 per l’omesso, ritardato o parziale versamento.

La Corte sottolinea che l’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021 ha chiarito che la qualifica di responsabile d’imposta si applica anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020. La fattispecie rientra quindi nell’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, che devolve alle Commissioni tributarie le controversie in materia di imposte, tasse e tributi. Le argomentazioni della Procura, pur compiute, si riferiscono al periodo antecedente al nuovo corso normativo, quando la giurisprudenza contabile — in linea con le Sezioni Riunite n. 22/QM/2016 — qualificava il gestore come agente contabile.

Il Collegio dà continuità all’orientamento già seguito da questa Sezione (sent. n. 596/2022) e da altre Sezioni, elencando gli elementi sintomatici del mutamento. La qualifica ex lege di responsabile d’imposta inserisce il gestore nei rapporti tributari e non consente più di configurare un rapporto di servizio. L’esclusione della rilevanza penale ai fini del reato di peculato, affermata dalla Cassazione penale anche per condotte anteriori al 19 maggio 2020, conferma il mutamento del rapporto con l’ente impositore. Il maneggio di denaro pubblico non è più configurabile, perché il gestore risponde di un’imposta altrui con denaro proprio, salvo rivalsa.

Il Collegio esamina anche l’orientamento opposto, espresso da alcune pronunce d’appello. Lo ritiene non condivisibile, perché fondato sull’assetto normativo previgente. Esclude infine la configurabilità di una giurisdizione alternativa tra giudice tributario e contabile, ritenendola contrastante con il principio di certezza nell’individuazione del giudice.

Alla luce di tali considerazioni la Corte dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, dichiara la contumacia dei due convenuti non costituiti e dispone la compensazione integrale delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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