Controllo successivo escluso se manca contrasto in punto di diritto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 52 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo della Ragioneria territoriale dello Stato e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. La mera tardività nell’invio del provvedimento al controllo preventivo, contestata dalla RTS e non superata dall’amministrazione, integra una questione procedurale di tempistiche e non un contrasto interpretativo. In difetto di tale presupposto, e in assenza di un controllo preventivo effettivamente svolto dalla Ragioneria, l’atto esula dal perimetro applicativo della norma e la Sezione dichiara il non luogo a provvedere.
Il Fatto
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il contratto prot. n. 9429 del 4 settembre 2021 dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “C. Zuccante” di Mestre-Venezia, concernente l’assunzione a tempo indeterminato di una docente. Il contratto era stato restituito privo del visto con osservazione n. 36 del 10 gennaio 2022, perché inviato, per il controllo preventivo, in data successiva rispetto all’adozione e alla decorrenza degli effetti, in violazione del termine di contestualità previsto dall’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 123/2011.
Il dirigente scolastico ha chiesto la registrazione ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011. La RTS ha quindi inoltrato gli atti alla Sezione, rappresentando di non aver potuto esercitare il controllo preventivo per la tardività dell’invio. Il deferimento ha coinvolto complessivamente n. 78 provvedimenti, tutti caratterizzati dalla medesima criticità, con richiesta di non luogo a provvedere per ciascuno. La RTS ha depositato controdeduzioni, sostenendo la correttezza del proprio operato e invocando giurisprudenza contabile a supporto.
La Motivazione della Corte
La Sezione afferma preliminarmente la propria competenza, rilevando che la questione deferita è circoscritta territorialmente alla sola RTS di Venezia, non essendo stati inoltrati provvedimenti analoghi dalle altre Ragioniere del Veneto né rinvenuti precedenti nella banca dati della Corte. Dichiara inoltre inconferente la giurisprudenza contabile richiamata dalla RTS, trattandosi di fattispecie relative a termini stabiliti a pena di decadenza o a situazioni in cui il ritardo si aggiungeva a plurime illegittimità sostanziali.
Nel merito, la Corte ricostruisce la struttura dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011. La norma stabilisce che, in presenza di osservazioni impeditive della Ragioneria, il dirigente può dare seguito al provvedimento assumendosene espressamente la responsabilità; solo in tal caso l’atto è trasmesso al competente ufficio di controllo della Corte. Il controllo successivo presuppone dunque un contrasto reale in punto di diritto tra RTS e dirigente, che si traduce nella determinazione confermativa di quest’ultimo.
Richiamando la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 9/CONTR/2012, la Sezione ribadisce che alla Corte è demandata la verifica della fondatezza delle osservazioni o del corretto esercizio della facoltà di non conformarvisi, quale garanzia della corretta gestione del bilancio dello Stato. Ne derivano due corollari: sono irrilevanti le divergenze meramente formali che non sfocino in un contrasto interpretativo, e il controllo non può attivarsi se il dirigente non abbia esplicitamente chiesto di dare corso al provvedimento sotto la propria responsabilità.
Nel caso concreto, l’unico punto di contestazione non superato riguarda la tardiva trasmissione del contratto. La RTS non ha svolto alcun controllo preventivo, ritenendo il ritardo preclusivo. Manca quindi una questione interpretativa sulla regolarità amministrativa e contabile, emergendo solo una problematica procedurale per la quale il legislatore non ha previsto conseguenze specifiche.
La Sezione osserva che, qualora assoggettasse a controllo l’atto così come trasmesso, finirebbe per esercitare un controllo di legittimità sull’atto nella sua interezza, non contemplato dall’assetto normativo, con potenziale disparità di trattamento tra atti della stessa tipologia. Il Collegio accoglie pertanto la richiesta dell’Ufficio di controllo e dichiara il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto così come pervenuto.
Nota della Redazione
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